Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14313 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32574/2019 R.G., proposto da:

il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato

ad instaurare il presente giudizio in virtù di deliberazione

adottata dalla Giunta Municipale l’8 luglio 2019 n. 278,

rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Pasquini, con studio in

Arezzo, e dall’Avv. Lucia Rulli, con studio in Arezzo ove

elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:

lucia.rulli.postacert.toscana.it), giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

L’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), con sede in

Roma, in persona del Dirigente pro tempore della Direzione Centrale

Patrimonio e Archivi, nella qualità di successore ex lege

dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per

i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), giusta determinazione

resa dal Presidente il 24 gennaio 2017 n. 20, rappresentato e difeso

dall’Avv. Giuseppe Fiorentino e dall’Avv. Maria Morrone, con studio

in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Toscana l’8 aprile 2019 n. 609/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Arezzo ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana l’8 aprile 2019 n. 609/01/2019, la quale, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso per l’I.C.I. relativa all’anno 2005 in relazione a due immobili siti nel medesimo Comune, in sede di rinvio disposto con l’ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 2018 n. 6319, a seguito della cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 6 maggio 2013 n. 65/09/2013, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo il 23 maggio 2011 n. 127/05/2011, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione da I.C.I. ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504, art. 7, comma 1, lett. i. L’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, come interpretato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito, con modificazioni nella L. n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata erroneamente riconosciuta dal giudice di appello l’esenzione da I.C.I. in assenza della strumentalità degli immobili a finalità assistenziali e previdenziali.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 In parallela controversia tra le medesime parti per diversa annualità dell’I.C.I. sui medesimi immobili, questa Corte aveva sancito che 1″istituto previdenziale che ha invocato l’esenzione in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, deve comprovare lo svolgimento nei suddetti fabbricati di attività assistenziali o previdenziali, in dette attività non potendo rientrare la mera destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2018, n. 6320). Peraltro, in relazione ai mutui concessi dall’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), al quale l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è succeduto in virtù del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (con decorrenza dall’1 gennaio 2012) (da ultima: Cass., Sez. Lav., 6 ottobre 2020, n. 21483), sempre in controversia tra le medesime parti per diversa annualità dell’I.C.I. sui medesimi immobili, questa Corte ha stabilito che occorre verificare se le modalità di erogazione del credito da parte dell’istituto rientrino nelle attività assistenziali e previdenziali, nonchè se si svolgano in un contesto di sostanziale imprenditorialità e lucratività dell’attività (Cass., Sez. 6”-5, 16 ottobre 2019, n. 26121).

1.2 Cassando la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 6 maggio 2013 n. 65/09/2013, in coerenza con i principi enunciati, questa Corte aveva demandato al giudice del rinvio di accertare (con onere probatorio a carico dell’ente contribuente), per l’appunto, “lo svolgimento nei suddetti fabbricati di attività assistenziali o previdenziali, in dette attività non potendo rientrare la mera destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici”.

1.3 In ottemperanza alla direttiva del giudice di legittimità, il giudice di appello ha accertato l’effettiva destinazione degli immobili adibiti ad uffici all’esercizio delle attività istituzionali e lo svolgimento dell’attività creditizia con modalità non lucrative nel contesto delle attività assistenziali e previdenziali dell’ente contribuente, dando atto che quest’ultimo aveva adeguatamente provato “che le sedi provinciali dell’I.N.P.S. (come quelle di cui qui si discute) svolgono funzioni di gestione delle entrate previdenziali, del rapporto pensionistico, del trattamento di fine servizio e di prestazioni creditizie e sociali” e che “l’attività relativa al credito svolta dall’I.N.P.S. (soggetta al solo controllo della Corte dei Conti e sottratta al controllo da parte della Banca d’Italia) esula dal settore finanziarlo vero e proprio, in ragione, primariamente, dell’assenza del carattere lucrativo sempre presente viceversa nella erogazione di mutui da parte degli istituti di credito”.

2. Pertanto, stante l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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