Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14313 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la decisione n. 125/63/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, emessa il 24

aprile 2007, depositata il 22 maggio 2007, R.G. 5565/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni ;

rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta con correzione degli errori materiali in essa

contenuti:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate di Brescia aveva contestato, sul presupposto delle diverse risultanze degli studi di settore, alla contribuente F.A., il percepimento di un maggior reddito di impresa derivante dalla sua attività di parrucchiera;

2. La C.T.P. di Brescia ha rigettato il ricorso, anche in considerazione dell’adozione da parte della contribuente del regime di contabilità semplificato, mentre la C.T.R. ha accolto l’appello della contribuente richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui gli studi di settore rappresentano sì un presupposto idoneo a giustificare l’azione accertativa della Amministrazione Finanziaria ma, al tempo stesso, risultano inidonei a provare, ex se, la fondatezza dell’accertamento se non trovano riscontri in altri elementi che tengano conto della effettiva realtà aziendale o professionale del contribuente;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, (per il mancato rilievo dell’inammissibilità dei ricorsi di merito proposti da un esercente la professione di geometra e come tale sfornito della capacità di rappresentare e difendere in giudizio la contribuente); b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e sexies, art. 2721 c.c., e L. n. 146 del 1998, art. 10; c) motivazione insufficiente;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso non sia fondato difettando l’interesse a proporlo da parte dell’amministrazione finanziaria, che peraltro non ha opposto tale rilievo alla costituzione in giudizio della contribuente nei gradi di merito; il secondo motivo di ricorso appare invece fondato per quanto concerne l’onere del contribuente di fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore e in presenza di gravi incongruenze dei dati da essi risultanti rispetto ai ricavi dichiarati dal contribuente (Cass. 8643/2007); il terzo motivo appare assorbito dal precedente in quanto la motivazione specifica impugnata dalla ricorrente appare resa solo ad colorandola e non può assumere un rilievo autonomo rispetto all’applicazione di un principio giurisprudenziale che appare di per sè decisivo;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e deve aggiungersi alla sua motivazione, quanto al terzo motivo, che la proposta, in sede di contraddittorio preliminare, da parte della Amministrazione finanziaria, di una riduzione dei ricavi non può essere interpretata, in generale, come riconoscimento della infondatezza dell’accertamento ma come volontà dell’amministrazione di pervenire a un accordo transattivo con il contribuente;

il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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