Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14312 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21421/2009 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI

DANIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAI Giuseppe, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 9/07/08, depositata il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.M. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 24/5/08, depositata il 10 luglio 2008, con la quale veniva rigettato l’appello da lei proposto avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso da lei svolto contro la cartella di pagamento, relativa all’Irpef, Cssn., sanzioni ed interessi per l’anno 1993, emesso a seguito dell’attività di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, sulla dichiarazione presentata nel 1994. Il giudice a quo, come quello di primo grado, ha ritenuto che – essendo stata la notifica della cartella effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – il dies a quo per il calcolo del termine per la relativa impugnazione dovesse decorrere dal giorno successivo a quello dell’affissione presso la casa comunale.

L’Agenzia si è costituita contro deducendo.

2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, accompagnati da idoneo quesito, con i quali viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, appaiono fondati.

2.1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Questa Corte (Cass. n. 7809/2010, conf: Cass. n. 4748 del 2011) ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario.

Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato affisso presso la Casa Comunale il 26.10.2001 e la relativa raccomandata, spedita dal messo notificatore, è stata ricevuta il 29.10.2001.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Sardegna, che provvedere ad applicare i principi di cui sopra, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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