Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14312 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3250/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PACCIONE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 320/2013 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 19/11/2013 R.G.N. 204/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;

udito l’Avvocato PACCIONE LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per la cessazione contesa.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 320/2013, in riforma della sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Taranto, ha dichiarato la nullita’ della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra la Azienda Sanitaria Locale di Taranto e G.D. ed ha condannato la A.S.L. alla immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla risoluzione sino alla effettiva riammissione in servizio.

La Corte ha ritenuto che non potesse spiegare effetti sulla valida instaurazione del rapporto di impiego la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della L.R. Puglia n. 40 del 2007, art. 3, comma 40, pronunciata dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 42 del 2011, sulla cui base era stata indetta la procedura selettiva alla quale la appellante aveva partecipato, poiche’ al momento della pronuncia la graduatoria era divenuta inoppugnabile.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale Taranto sulla base di quattro motivi. G.D., ha resistito con controricorso, mentre e’ rimasta intimata la Regione Puglia.

3. Con istanza del 5 aprile 2016 la ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto il 22 febbraio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, poiche’ le parti, con verbale del 22 febbraio 2016, hanno transatto la controversia e la G. ha rinunciato ad avvalersi degli effetti della sentenza qui impugnata “eccezion fatta per la disposta reintegrazione di cui alla pronuncia della Corte di Appello che, per effetto della concordata sospensione, decorre dalla Delib. 12 dicembre 2013, n. 1394”.

2. Nel verbale di conciliazione le parti hanno anche concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ e dei precedenti gradi di merito “eccezion fatta per quelle gia’ liquidate in corso di causa”.

3. Non ricorrono le condizioni richieste per il raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile nelle sole ipotesi di rigetto del ricorso e di improcedibilita’ o inammissibilita’ della impugnazione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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