Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14312 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21384-2019 proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO ASARO

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 24.5.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Enna respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 7.4.2017, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto. Interponeva appello l’ A. e si costituiva in seconde cure il Ministero. Con la sentenza oggi impugnata, n. 354/2019, a Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.E. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la vicenda personale del richiedente facendo scorretta applicazione dei criteri di valutazione e delle informazioni evincibili dalle fonti circa la situazione nel Paese di provenienza. Il ricorrente, in particolare, lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della presenza di un contesto di violenza generalizzata in (OMISSIS).

La censura è infondata. Il ricorrente aveva infatti riferito, nel proprio racconto, di aver abbandonato il proprio Paese in conseguenza delle violenze e minacce perpetrate ai danni suoi e dei suoi familiari dal suo datore di lavoro, che lo aveva sorpreso in atteggiamenti equivoci con la moglie. Nell’ambito della colluttazione che ne era seguita la moglie del datore di lavoro era deceduta ed il ricorrente era stato ferito ad una gamba con colpi di arma da fuoco esplosi dal predetto datore di lavoro; questi lo aveva poi cercato presso la sua abitazione e, non trovandolo, aveva ucciso suo fratello e sua sorella. L’ A. aveva inoltre dichiarato di non essersi rivolto alla polizia a causa del fatto che l’uccisore era un uomo politico molto influente, in grado di condizionare le azioni delle forze dell’ordine. Inoltre, il richiedente aveva dedotto di essere di religione cattolica e quindi soggetto a pericoli di persecuzione anche a cagione del proprio credo religioso.

La Corte di Appello ha ritenuto non idoneo il racconto dell’ A., dapprima affermando che esso fosse “… estremamente farraginoso e intrinsecamente contraddittorio”, subito dopo ritenendo che esso fosse invece “… in parte asseverato…” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ed infine valorizzando il fatto che l’ A. avesse “… scelto di non avvalersi della protezione delle autorità statali temendo le interferenze del datore di lavoro. Tale sua convinzione non consente però di escludere oggettivamente la possibilità di portare a conoscenza delle autorità la sua versione dei fatti al fine di ottenere adeguata protezione nel paese di origine…” (cfr. pag. 6 della sentenza). Tale valutazione di generale inattendibilità della storia personale riferita dal richiedente non viene adeguatamente attinta dal motivo in esame, con il quale il ricorrente si limita a ribadire la credibilità del suo racconto, senza però chiarire la ragione per cui egli aveva scelto di non richiedere l’intervento delle Autorità locali.

Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto di escludere la sussistenza, nell'(OMISSIS), di un pericolo generalizzato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) valorizzando fatto che, nonostante si tratti di un’area instabile, caratterizzata da conflitti locali per il controllo dei pozzi e degli impianti petroliferi, violenza politica e criminalità ordinaria, “… da un’indagine sulla violenza in (OMISSIS), (OMISSIS) è risultato l’ottavo degli stati del (OMISSIS), il che significa che numerose altre aree di questa regione si trovano in una situazione peggiore rispetto allo (OMISSIS)” (cfr. pag.7 della sentenza impugnata). Questo passaggio motivazionale, pur proponendo una poco condivisibile modalità di apprezzamento a contrario circa la sussistenza della condizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – non, cioè, mediante un riferimento diretto e specifico alla zona oggetto di esame, ma desumendo la sicurezza di quest’ultima, appunto a contrario, dal fatto che vi siano aree dello stesso Paese in cui la violenza è maggiore o che sono funestate da fenomeni di violenza localizzati o di particolare natura – esprime tuttavia una complessiva valutazione di assenza nell'(OMISSIS), zona di provenienza del richiedente, di un livello di violenza generalizzata tale da integrare i requisiti previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale apprezzamento, fondato sull’esame delle fonti internazionali, che la sentenza impugnata richiama (rapporto EASO 2017), non è adeguatamente attinto dalla censura in esame, con la quale il ricorrente si limita ad invocare una ricostruzione della situazione interna del Paese di provenienza diversa ed alternativa rispetto a quella indicata da giudice di merito. Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 ed il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che “Non sono state allegate, infine, situazioni di peculiare vulnerabilità o ragioni meritevoli di apprezzamento sotto il profilo della tutela dei diritti umani che possano fondare il riconoscimento della protezione umanitaria” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tale statuizione non è stata adeguatamente attinta dal ricorrente, che si è limitato a ribadire di lavorare e volersi integrare in Italia, senza tuttavia considerare che il giudice di merito aveva espressamente ritenuto ininfluente il mero dato dell’integrazione sociale, ritenendola peraltro non sufficientemente dimostrata dalla sola produzione di alcune buste-paga (cfr. ancora pag. 7).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè la Corte nissena non avrebbe considerato la sua permanenza in Libia, durata quasi due anni.

La censura è inammissibile perchè il ricorrente non indica in quale momento del giudizio di merito la questione legata alla sua permanenza in Libia sarebbe stata sollevata, nè chiarisce il motivo per cui tale permanenza sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria, invocata. Sul punto, occorre ribadire che la situazione del cd. “Paese di transito” può rilevare, ai fini della tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) solo a condizione che il richiedente dimostri un particolare radicamento in quel Paese, tale da far presumere che il rimpatrio sarebbe eseguito non già verso la nazione di origine, ma proprio verso il Paese diverso in cui lo straniero si è radicato. I trattamenti inumani e degradanti subiti dal richiedente nella permanenza in un Paese di transito possono inoltre rilevare ai fini della protezione umanitaria, ma solo qualora l’interessato alleghi circostanze specifiche idonee a dimostrare che a causa di detti trattamenti egli ha residuato patologie permanenti o condizioni, fisiche o psicologiche, di particolare vulnerabilità ancora attuali. Poichè nel caso di specie il richiedente non ha dimostrato nè il particolare radicamento in Libia, nè di aver subito traumi e conseguenze permanenti o ancora attuali per effetto del trattamento subito in quel Paese, la mera allegazione della permanenza in esso, sia pure per diversi mesi, non ha rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione invocata.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per a stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza deì presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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