Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14311 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14311
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21299/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato D’AURIA
ALBERTO, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 19/12/07, depositata il 30/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su di un motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Campania n. 185/42/07, depositata il 30 giugno 2008, con la quale era stato rigettato l’appello proposto da essa Agenzia e confermata la decisione di primo grado che aveva accolto – per mancata notifica degli atti prodromici – il ricorso proposto da D.A. avverso le cartelle di pagamento per l’IVA relativamente agli anni 1997 e 1998.
Si è costituito, controdeducendo, il contribuente.
2. Con il ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, l’Agenzia – premesso che, come pacifico, la notifica degli atti prodromici era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con affissione di avviso di deposito alla porta dell’abitazione del contribuente e sua spedizione a mezzo r.r. – censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non valida tale modalità di modifica – in quanto l’avviso di ricevimento della r.r. “è priva di ogni sottoscrizione del ricevente” – e ciò nonostante l’avvenuta affisione dell’avviso di deposito.
2.1 Alla formulata censura può rispondersi con il richiamo al principio già enucleato da questa Corte (Cass. n 7809 del 2010;
Cass. n. 4748 del 2011). “A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione”.
2.2 In virtù di tale principio la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
Mancando nel caso di specie tali adempimenti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che, tenuto conto della modifica dell’art. 140 c.p.c., conseguente alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale appare opportuno compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011