Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14311 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 21/02/2017, dep.08/06/2017),  n. 14311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28526/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA

BITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA

LUCIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/11/2009 R.G.N. 145/2009.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 25.11.09, ha ritenuto illegittimo, per difetto di specificità dei motivi, il contratto a termine stipulato tra la società Poste Italiane e M.G. il 1.2.02 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), confermando la condanna al risarcimento del danno di Poste dalla data di messa in mora sino all’effettivo ripristino del rapporto.

Che avverso tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste il M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che, con i primi cinque motivi la società Poste denuncia la violazione del D.Lgs n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1325 c.c. e segg., oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi del giudizio, lamentando inoltre l’erroneità della sentenza in ordine alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie derivanti dalla presunta illegittimità dell’assunzione, evidenziando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che comunque risultavano dagli Accordi sindacali parimenti indicati in contratto, e che la società aveva tempestivamente chiesto di provare senza che la corte di merito desse ingresso alle richieste istruttorie.

Che i motivi da 1 a 5, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Che questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n.17612/14), come avvenuto nel caso di specie.

Che al riguardo l’odierna ricorrente non solo ha riportato ampi stralci del contenuto degli Accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, ma ne ha indicato l’esatta ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè la censura, oltre che ammissibile (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075, Cass. n. 28027/13), risulterebbe anche fondata, avendo la corte territoriale omesso qualsivoglia esame al riguardo.

Che tuttavia il ricorso non censura l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, quella secondo cui “la società Poste non ha dedotto nè dimostrato alcuna concreta correlazione tra l’assunzione a termine de qua e la momentanea carenza di organico nell’ambito territoriale in cui il M. è stato inserito” (pag. 15 sentenza impugnata).

Che dunque i motivi in esame risultano inidonei alla cassazione della sentenza impugnata, ivi compresa la denunciata conversione del rapporto di lavoro, conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte a partire dalla nota sentenza n. 12985/2008.

Che risulta invece fondata la sesta censura, inerente le conseguenze patrimoniali della accertata illegittimità del termine apposto al contratto de quo, avendo la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”. Che le S.U. di questa Corte (sent. n. 21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

Che per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata in ordine alla determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per la sua quantificazione alla luce della L. n. 183 del 2010, predetto art. 32, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione a decorrere dalla detta pronuncia (cfr. Cass. n. 3062/16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta i primi cinque motivi di ricorso ed accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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