Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14311 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14311 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 18/10/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Antonio Iannicola, elett.te dom.to in Roma, via Romeo
Romei 23, c/o studio dell’avv.to Renato Perfetto,
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso
dall’avv.to Andrea Moschiano (il quale, ai sensi
dell’art. 176 c.p.c., come modificato dalla legge n.
168/2005, dichiara di voler ricevere le comunicazioni
richieste al seguente numero di fax, o all’indirizzo
p.e.c. info@studloporziomoschiano.it );

– ricorrente contro
641125

2013

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

e.ty)

Data pubblicazione: 06/06/2013

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli
emesso il 16 settembre 2009 e depositato il 22 febbraio
2010, R.G. n. 3821/08
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso e
l’assorbimento del terzo motivo;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 17 giugno 2008 Antonio Iannicola
ha chiesto alla Corte di appello di Napoli la
condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio proposto davanti al
Consiglio di Stato con ricorso del 19 agosto
1991 e definito con sentenza del 24 ottobre 2007.
2. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato il
difetto

di

legittimazione

passiva

della

Presidenza del Consiglio. Ha accolto parzialmente
la domanda, in conseguenza dell’applicazione
della

prescrizione

del

diritto

all’equa

riparazione sino al 2 settembre 1998, e ha
liquidato per il periodo successivo un indennizzo
2

Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso per

pari a euro 6.750.
per

3. Ricorre

cassazione

Antonio

Iannicola

affidandosi a tre motivi di impugnazione.
4. Non svolgono difese il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

5. Il ricorrente,

con il primo motivo di

impugnazione, ritiene erronea la decisione della
Corte di appello di Napoli in quanto è basata su
una interpretazione meramente processuale della
n.89/2001

legge

e

quindi

su

una

sua

qualificazione sostanziale non innovativa in tema
di cause di estinzione del diritto per inerzia
del

titolare.

Al

contrario,

secondo

il

ricorrente, l’art. 4 della legge n. 89/2001 fa
decorrere il termine semestrale di proposizione
della domanda di equa riparazione dal momento in
cui la decisione che conclude il processo che ha
ecceduto

la

durata

ragionevole

acquista

definitività. Prima di tale termine semestrale il
termine di prescrizione non inizia a decorrere
mentre al suo compimento opera la decadenza. Ne
deriva, secondo il ricorrente, l’inoperatività
della prescrizione decennale rispetto alle
domande di equa riparazione.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la
violazione dell’art. 2, comma 1 e 3, della legge
n. 89/2001 e dell’art. 6 della C.E.D.U. nonché il

3
gs/12

Ritenuto che

difetto di motivazione quanto alla liquidazione
del danno non patrimoniale operata dalla Corte di
appello. Infine con il terzo motivo di ricorso si
deduce violazione dell’art. 92 c.p.c. e difetto
di motivazione relativamente alla compensazione
delle spese processuali.

delle Sezioni Unite n. 16783 del 2 ottobre del
2012 ha definitivamente chiuso il contrasto
giurisprudenziale esistente in materia affermando
che, in tema di equa riparazione per violazione
del termine di ragionevole durata del processo,
la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a
ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta
nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con
riferimento al mancato esercizio di essa nel
termine di sei mesi dal passaggio in giudicato
della decisione che ha definito il procedimento
presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario
termine di prescrizione. In tal senso, secondo le
SS.UU. depone non solo la lettera dell’art. 4
richiamato, norma che ha evidente natura di legge
speciale, ma anche una lettura dell’art. 2967
cod. civ. coerente con la rubrica dell’art. 2964
cod. civ., che postula la decorrenza del termine
di prescrizione solo allorché il compimento
dell’atto o il riconoscimento del diritto

4

7. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza

disponibile abbia impedito il maturarsi della
decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre
all’incompatibilità tra la prescrizione e la
decadenza, se riferite al medesimo atto da
compiere, la difficoltà pratica di accertare la
data di maturazione del diritto, avuto riguardo

processo in rapporto ai criteri previsti per la
sua determinazione, nonché il frazionamento della
pretesa indennitaria e la proliferazione di
iniziative processuali che l’operatività della
prescrizione in corso di causa imporrebbe alla
parte, in caso di ritardo ultredecennale nella
definizione del processo.
8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso
determina l’assorbimento dei restanti motivi
comportando la cassazione del decreto impugnato e
la possibilità di decidere nel merito la
controversia che non necessita di ulteriore
istruttoria ed è soggetta all’applicazione dei
normali parametri di liquidazione del danno non
patrimoniale ex legge n. 89/2001.
9. La durata di 16 anni e due mesi del giudizio
amministrativo comporta infatti una liquidazione
del danno pari a 8.100 euro e alla conseguente
condanna al pagamento del Ministero con interessi
dalla domanda al saldo.
10.Le spese del giudizio di merito di cassazione
vanno poste a carico del Ministero.

5

alla variabilità della ragionevole durata del

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento a
titolo di indennità ex legge n. 89/2001 della somma di
euro 8.100 con interessi dalla domanda al saldo.

giudizio di merito liquidate in 1.190 euro di cui 100
per spese, 600 per diritti e 490 per onorari e del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro
550 oltre euro 200 per rimborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
18 ottobre 2012.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese del

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