Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14310 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21074/2009 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI

DANIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAI Giuseppe, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 14/04/08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.R. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 19/5/08, depositata il 23 giugno 2008, con la quale, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso da lei svolto contro la cartella di pagamento, pervenutale nel 2001, contenente il ruolo per l’Irpef, Cssn., sanzioni ed interessi per l’anno 1993, emesso a seguito dell’attività di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. Il giudice a quo ha ritenuto inammissibile, per essere motivo aggiunto introdotto con memoria successiva, quello relativo alla eccepita violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che fissa i termini entro i quali deve essere notificata la cartella di pagamento; ha ritenuto inoltre la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia in relazione ai vizi della notifica della cartella.

L’Agenzia si è costituita controdeducendo.

2. Il primo motivo del ricorso, con il quale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, art. 12 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, appare inammissibile. Esso si conclude, infatti, con il seguente quesito: Stabilisca codesta Corte se in una controversia … erri il giudice dell’appello nel ritenere che il giudice, di primo grado abbia giudicato in base ad un motivo inammissibile (tardività della notifica), qualora detto motivo (seppure illustrato in una memoria successiva al ricorso introduttivo) possa ritenersi facente parte di una più ampia argomentazione già sviluppata nel ricorso stesso, che muove dall’esigenza di non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all’azione esecutiva del fisco (secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità sviluppatosi nel frattempo sulla materia)”.

2.1 Il quesito così posto appare privo dei requisiti stabiliti per la loro formulazione dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto – come nella specie – da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non solo è estremamente generico, ma soprattutto si limita a riportare e ripetere, con una vera e propria petizione di principio, i principi di diritto di cui alle norme invocate, così che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008), essendo fuor di dubbio che non si verta in ipotesi di motivo nuovo “qualora detto motivo possa ritenersi parte di una più ampia argomentazione già sviluppata nel ricorso”.

3. Il secondo motivo, accompagnato da un idoneo quesito di diritto, con il quale si censura la decisione impugnata per aver ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai vizi di notifica della cartella di pagamento, appare fondato.

3.1 Trova infatti applicazione il principio già affermato da questa Corte (Cass. n. 22939 del 2007; conf. Cass. n. 369 del 2009), secondo il quale “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”.

4. Il terzo motivo, con il quale si censura l’omessa motivazione sulla specifica eccezione contenuta nell’appello incidentale, con riguardo alla nullità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, appare fondato.

4.1 L’impugnata sentenza, pur dando atto dell’esistenza e del contenuto del ricorso incidentale, pronuncia sullo stesso con espressione “Deve invece essere rigettato, per tutte le ragioni sopra richiamate, l’appello incidentale della parte” che si appalesa chiaramente in conferente, essendo “le ragioni sopra richiamate” relative a diversa tematica.

5. Il quarto motivo, con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione della disciplina transitoria disposta dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, accompagnato da idoneo quesito di diritto, appare fondato. 5.1 Trova infatti applicazione il principio già enucleato da questa Corte (Cass. n. 16826 del 2006) che ha affermato: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis); b) le ipotesi di “controllo formale” (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore”.

5.2 Nel caso di specie, come risulta sia dalla sentenza di secondo grado che dal ricorso e dal controricorso, la cartella impugnata deriva da un’iscrizione a ruolo effettuata a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione fiscale resa nell’anno 1994 per l’anno d’imposta 1993, il ruolo veniva reso esecutivo il 18.5.2000. Il principio di cui sopra deve pertanto trovare attuazione.

6. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta inammissibilità del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità de primo motivo del ricorso, mentre vanno accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo dello stesso;

che, pertanto, va cassata in tali limiti la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Sardegna, che provvedere ad applicare i principi di cui sopra, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo il terzo ed il quarto motivo, cassa in tali limiti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, da altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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