Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14310 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37350-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2687/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA di BARI, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 2687/26/18, depositata il 5 settembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello dell’Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso di P.P., commerciante al dettaglio, contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), è stato imputato alla stessa contribuente, ai fini Irpef, Irap ed Iva, per l’anno d’imposta 2008, un maggior reddito d’impresa, a seguito della verifica della non corretta gestione delle rimanenze, con la conseguente presunzione della vendita di merce in evasione d’imposta.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di discostarsi dalla proposta del relatore di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario del contribuente, mentre l’art. 330 c.p.c., comma 3, dispone che dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l’impugnazione va notificata alle parti personalmente a norma degli artt. 137 ss. c.p.c..

Infatti “L’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e non personalmente alla parte, come invece previsto dal comma 3, di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 18/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass., Sez. 2, Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10500).

Non sussistono ragioni per escludere che il medesimo principio possa applicarsi anche quando, come nel caso di specie, la sospensione del termine per impugnare deriva dall’applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Il ricorso è stato quindi ritualmente notificato al difensore domiciliatario dell’intimata.

2. Con l’unico motivo il ricorrente Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); degli artt. 2697 e 2729 c.c.; e dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice a quo respinto l’appello erariale, non essendo l’accertamento induttivo fondato “… laddove l’Ufficio procede alla contestazione di alcune poste (maggiori ricavi) ricorrendo a presunzioni qualificate, senza però dichiarare l’inattendibilità della contabilità, la dimostrazione della non qualificazione delle presunzioni fa venir meno la pretesa erariale.”.

Il motivo è fondato.

La predetta formula adottata dalla CTR nel primo periodo della parte motiva della sentenza impugnata, è invero criptica ed acquista un senso logico apprezzabile solo se la si legge in coordinazione con il terzo periodo, nel quale il giudice d’appello si sofferma sulle diverse specie d’accertamento. Nella sostanza, dalla combinazione di tali parti della motivazione si ricava la mera riaffermazione che, ai fini dell’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

Indiscussa tale premessa, come ha rilevato la ricorrente Agenzia, il processo verbale di constatazione posto a base dell’accertamento (che è stato allegato al ricorso ed i cui passi rilevanti vengono comunque richiamati nello stesso) ha rilevato la non corretta contabilizzazione delle rimanenze, poichè le giacenze effettivamente riscontrate con inventario risultavano inferiori a quelle contabilizzate; la contribuente non aveva esibito l’apposito prospetto contabile, per quantità e valori di singole categorie omogenee di beni, ed aveva dichiarato di non aver mai effettuato l’inventario fisico analitico delle rimanenze e di aver sopravalutato queste ultime al fine ritardare il pagamento delle imposte.

Tanto premesso, questa Corte ha già ritenuto che, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l’Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012).

E’ stato inoltre chiarito che, in tema d’imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, ex plurimis). Nè, peraltro, dette presunzioni devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020).

L’esclusione della rilevanza indiziaria dei predetti dati, e la ritenuta prova da parte del contribuente di elementi indiziari a suo discarico, è stata affermata dalla CTR basandosi su elementi, allegati dalla contribuente, che tuttavia, per come sono stati apprezzati nella motivazione della sentenza impugnata, non incidono sul ragionamento inferenziale posto a base dell’accertamento (sulla consumabilità in sede di legittimità, in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, della sussunzione di fatti concreti sotto i tre caratteri individuatori della presunzione -gravità, precisione, concordanza- cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017).

Tanto deve dirsi, in particolare, per quanto riguarda l’apodittica “complessità dell’inventariazione”, le generiche “tante variabili (il periodo di crisi, i prezzi praticati dalla concorrenza, ecc.)” che avrebbero inciso sui prezzi di vendita dei vari articoli, la circostanza asintomatica che la verifica procedeva “a ritmi serratissimi” ed il confronto delle sue modalità con altra verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nel 2003, ovvero con riferimento ad una diversa annualità d’imposta e senza che sia evidenziato alcun collegamento con la fattispecie concreta controversa, relativa all’anno 2008; sia per la generica considerazione che “la differenza del reddito accertato rispetto a quello dichiarato è molto contenuto”; sia per la circostanza che l’Amministrazione, in sede di contraddittorio seguito all’istanza di mediazione della contribuente, avesse proposto una riduzione della percentuale di ricarico inizialmente accertata, senza però che la mediazione si sia perfezionata tra le parti (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13907 del 31/05/2018, secondo cui anche la formulazione, da parte dell’Amministrazione, di una proposta di accertamento con adesione non determina nè la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, nè il disconoscimento della valenza probatoria degli atti istruttori acquisiti nella fase amministrativa, sicchè, nell’ipotesi di mancata adesione, è legittima l’emissione dell’avviso di accertamento); sia, infine, per il fatto che l’attività sia cessata al termine dell’esercizio del 2014, ovvero diversi anni dopo l’esercizio oggetto dell’accertamento e senza che sia specificata una diretta relazione della cessazione con i dati afferenti quest’ultimo.

Nessuno di tali elementi, dunque, risulta apprezzato dalla CTR in specifica coordinazione logica con il ragionamento inferenziale sul quale si fonda l’accertamento induttivo, in modo tale da evidenziare o la mancanza, in concreto, dei caratteri della gravità, della precisione o della concordanza degli indizi addotti dall’Amministrazione; o, quanto meno, l’assolvimento dell’onere della prova contraria che gravava sulla contribuente, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), per effetto della presunzione semplice, allegata dall’ufficio, di maggiori ricavi.

Va quindi accolto il motivo e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per i relativi accertamenti in fatto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA