Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14310 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Rodolfo

Lanciani 4, presso lo studio dell’avvocato Stefano Di Mauro,

rappresentato e difeso dall’avv.to Scaglioni Roberto, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 31/16/07 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 22 ottobre 2007, depositata il 19

novembre 2007, R.G. 2140/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 14 gennaio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta con la sola correzione di errori materiali e

imprecisioni di linguaggio:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente C.C., relativamente all’attività di conduttore televisivo, dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000. Il contribuente ha dedotto che l’imposta non era dovuta mancando il requisito di un’autonoma organizzazione.

L’amministrazione finanziaria ha contestato tale mancanza affermando la riscontrabilità della consistenza non solo dei compensi percepiti dal C. ma anche delle spese strumentali effettuate e dei compensi a terzi connessi con l’attività lavorativa;

2. La C.T.P. di Firenze ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato tale decisione rilevando l’assenza di una autonoma organizzazione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8 e pone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui e se, dunque, violi le norme citate la sentenza della CTR che abbia escluso l’assoggettabilità a IRAP di professionista che nelle annualità in contestazione, aveva dichiarato ingenti spese per prestazioni professionali direttamente afferenti l’attività lavorativa”;

4. si difende con controricorso il contribuente;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile perchè è diretto a risolvere una questione di merito con una deduzione in diritto. Tale questione è proprio quella di accertare se le prestazioni professionali cui il C. sia ricorso siano da considerare o meno afferenti l’attività lavorativa. E’ palese quindi da un lato l’inidoneità del quesito, cosi come formulato, a risolvere la controversia e, per altro verso appare evidente come l’impugnazione doveva investire piuttosto la motivazione evidenziando perchè la stessa si presentava insufficiente o incongrua sul punto della valutazione del carattere inerente delle prestazioni professionali cui il contribuente aveva fatto ricorso;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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