Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14310 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1014/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

S.E.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIO VII 466-A, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO

NICOLA VINCENZO FUSARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 277/2014 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 02/07/2014 R.G.N. 673/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per la cessazione materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullita’ della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra la Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed S.E. ed ha condannato la A.S.L. alla immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere alla stessa le retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella della effettiva riammissione in servizio.

2 – La Corte ha premesso che la S. aveva partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso per titoli ed esami, bandito dalla A.S.L. Taranto ai sensi del D.P.R. n. 483 del 1997 e della L.R. n. 40 del 2007, riservato ai dirigenti medici gia’ in servizio, da almeno un triennio, presso le strutture ospedaliere aziendali, in forza di contratti a tempo determinato. Espletate le operazioni concorsuali ed approvata la graduatoria, era stato sottoscritto il contratto individuale, in forza del quale la S. aveva prestato servizio in qualita’ di dirigente medico. Con comunicazione del 16 giugno 2011, peraltro, la ASL aveva sollecitato la dipendente a concordare la risoluzione consensuale del rapporto, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale della L.R. n. 40 del 2007, art. 3, comma 40, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 12.2.2011 n. 42. Successivamente l’Azienda aveva revocato detto invito, essendo entrato in vigore il D.L. n. 98 del 2011 che, all’art. 16, comma 8, aveva previsto la nullita’ “di diritto” delle assunzioni avvenute in base a norme dichiarate costituzionalmente illegittime, ivi comprese quelle derivanti dalla stabilizzazione o dalla trasformazione di rapporti a termine.

3 – In punto di diritto la Corte territoriale ha osservato che:

a) le procedure di stabilizzazione rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario e che la legge regionale era intervenuta a colmare una lacuna della normativa nazionale, stante l’inadeguatezza di quest’ultima a sanzionare l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato;

b) le sentenze dichiarative di incostituzionalita’, pur avendo efficacia ex tunc, non spiegano effetti sulle situazioni giuridiche gia’ esaurite e, quindi, non incidono su rapporti consolidati, costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili;

c) nessun atto della procedura di stabilizzazione aveva formato oggetto di impugnazione da parte dei controinteressati e, anche dopo la sentenza di incostituzionalita’, la ASL non aveva avviato alcuna iniziativa ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies;

d) gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita’ non si estendono automaticamente all’atto amministrativo adottato sulla base della norma costituzionalmente illegittima;

e) del D.L. n. 98 del 2011, art. 16, comma 8, convertito nella L. n. 111 del 2011, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non trova applicazione ai rapporti gia’ in essere alla data della sua entrata in vigore, tanto piu’ che la L. n. 14 del 2012, ne ha escluso la applicabilita’ ai rapporti consolidati.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale di Taranto sulla base di quattro motivi. La S. ha resistito con tempestivo controricorso, mentre e’ rimasta intimata la Regione Puglia.

5- – In prossimita’ dell’udienza il difensore della ASL ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti ha previsto la definitiva assunzione del dirigente medico, sia pure con decorrenza successiva a quella dell’originario contratto individuale, previa rinuncia agli effetti della sentenze di merito.

2. L’intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta cosi’ travolta e caducata, fa venir meno l’interesse alla naturale definizione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo, le cui spese, regolamentate in sede conciliativa, vanno dichiarate, in sede processuale, interamente compensate tra le parti.

3. Non ricorrono le condizioni per l’operativita’ del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilita’ o improcedibilita’ e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, e’ di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23175/2015). La “ratio” della norma va individuata nella finalita’ di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicche’ tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilita’ originaria del gravarne, ma non per quella sopravvenuta, come nel caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636 del 2015), o in caso di estinzione del giudizio (Cass n 19560 del 2015). Per la medesime ragioni essa non trova applicazione nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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