Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14310 del 06/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14310 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
sentenza con
motivazione
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COLADONATO Giambattista (CLD GBT 43T02 H643I), elettivamente
domiciliato in Roma, via Cardinal de Luca, n. 22, presso lo studio
dell’Avvocato Vincenzo D’Isidoro, che lo rappresenta e difende
per procura speciale a margine del ricorso;
–
ricorrente
–
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
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Data pubblicazione: 06/06/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari emesso
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nell'ambito del procedimenton. (296
- .102., e depositato in data 2
novembre 2040.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Verardi, il quale ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Bari il 25
marzo 2009, Angelo Semeraro ha proposto, ai sensi della legge n.
89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non
patrimoniale per la irragionevole durata del processo dallo stesso
introdotto innanzi alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia, il 5 ottobre 2000, definito in primo grado
con sentenza pubblicata il 18 febbraio 2008.
La Corte d'appello adita, con decreto depositato il 2 novembre
2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo proposto Rosaria San Giorgio; tardivamente.
Avverso detto decreto il Semeraro propone ricorso per
cassazione basato su di un unico motivo. Il Ministro della
Giustizia non si è costituito né ha svolto alcuna attività
difensiva. 4. Il ricorso per cassazione risulta notificato al Ministro della
Giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce,
anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, qualora la
notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso
l'Avvocatura generale dello Stato, deve ordinarsi la rinnovazione
della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. che, se
eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità impedendo la
decadenza dall'impugnazione (cfr., ex plurimis, da ultimo, ordinanza n. 2551 del 2013).
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del
ricorso, fissando all'uopo il termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta civile, ottosezione I, il 17 ottobre 2012. della Pubblica Amministrazione sia affetta da nullità perché