Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1431 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1431 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 19.11.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25803 del R.G. anno 20132
proposto da:
Comune di Palermo in persona del Sindaco domiciliato in ROMA, via
Pietro Cossa 41 presso l’avv. Elisabetta Esposito con l’avv. Anna M.
Impinna del Foro di Palermo che lo rappresenta e difende per procura
ricorrente

a margine del ricorso

contro
La Mantia Filippo — La Mantia Giovanni — La Manda Caterina — La
Mantia Salvatore — La Mantia Mariano — La Mantia Provvidenza —
La Mantia Giuseppa — Contorno Angela ved. La Mantia — La Mantia
Maria — La Mantia Francesco — La Mantia Giovanna , dom.ti in
Roma Via Agri 3 presso l’avv. Ignazio Mormino con l’avv. Francesco
Macaione del Foro di Palermo che li rappresenta e difende per procura
controricorrenti –

speciale in calce al controricorso

avverso la sentenza 1154 in data 22.09.2011 della Corte
di Appello di Palermo ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c
del 19.11.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona
del Sost. Proc.Gen. Dott. Immacolata Zeno
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.

Data pubblicazione: 23/01/2014

Nel 1984 i La Mantia convennero Comune di Palermo e Coop. Piano Verde innanzi al Tribunale onde ottenere il risarcimento per il danno da occupazione acquisitiva avveratasi a danni di un loro fondo in Bonagia. Il
Tribunale determinò il risarcimento e la Corte di Palermo con sentenza
del 1996 rideterminò il dovuto nella minor somma di lire 609 milioni oltre rivalutazione ISTAT. La Corte di Cassazione , accolse con sentenza
3926 del 1999 il motivo di censura che il Comune aveva formulato con
riguardo allo jus superveniens e pertanto rinviò per l’applicazione

Corte in sede di rinvio rideterminò il dovuto sulla base della norma sopravvenuta nella somma di lire 678 milioni ma la Cassazione, nuovamente adìta dal Comune, con sentenza 3177 del 2007, cassò la pronunzia per avere il giudice del merito omesso di integrare il contraddittorio
nei riguardi della coobbligata Cooperativa. Nuovamente riassunta la causa, la Corte di Palermo, preso atto della sopravvenuta dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata ad opera della sentenza
349/2007 della Corte Costituzionale, fece capo al valore accertato ed
ormai indiscutibile dell’area, pari a lire 75.000 a mq nel 1985, e pertanto determinò il dovuto, per i mq. 8.125 di estensione, in lire
609.375.000, con rivalutazione dal 1985 alla data della sentenza
(22.9.2011) e procedette anche a rideterminare la correlata indennità di
occupazione legittima, concludendo per l’importo di € 528.129.
Il Comune propone ricorso in data 6.11.2012 articolando due motivi, resistiti dai La Mantia in controricorso.
Il relatore ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ad avviso del Collegio, in piena condivisione delle proposte articolate in relazione e sulle quali nessun rilievo critico è giunto dal ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Il primo motivo del ricorso denunzia come assunta in violazione
dell’art. 2909 c.c. la decisione di espungere dal parametro della determinazione il criterio dell’art. 5 bis c. 7 bis bensì rimosso dalla Corte Costituzionale ma nella specie oggetto di pronunzia rescindente, insensibile
alle modificazioni normative. Il motivo di ricorso, pare ignorare che non
sono suscettibili di essere coperti dalla menzionata preclusione né i criteri di esproprio né i parametri o valori unitari accertati dalla sentenza di
merito che li abbia posti a base del calcolo dell’indennizzo, sì chè, dato
corso allo jus superveniens, la sua applicazione non trova alcun ostacolo
nella predetta scelta od individuazione da parte di quel giudice né da
parte della sentenza rescindente, posto che il formulato principio di dirit-

2

dell’art. 5bis c. 7 bis introdotto dalla legge 662 del 1996, art. 3 c. 65. La

to è recessivo rispetto alla sopravvenienza normativa le volte in cui sia
ancora controversa anche sotto il mero profilo del quantum la spettanza
dell’indennità .
Ed infatti, come anche di recente ribadito (Cass. 20878 del 2013
10379 e 2774 del 2012, 9763 del 2011, 25567 del 2010), proprio la
presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al
criterio sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da
parte dell’espropriato detta statuizione e consente di dare ingresso al

della Corte Costituzionale (per le espropriazioni anteriori alla entrata in
vigore della nuova disciplina ex dPR 327 del 2001 ancora il valore venale
pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 22409 del 2008 – n. 28431 del 2008 n. 11004 del 2010). Il criterio di parametrazione dell’indennizzo e il
quantum correlato non passano infatti in giudicato per effetto di una
sentenza rescindente che intervenga solo sul criterio e consentono di dare ingresso in sede di rinvio – come fatto esattamente dalla Corte di merito – ai nuovi criteri introdotti dopo la pronunzia di incostituzionalità le
volte in cui il quantum sia stato contestato dagli espropriati: e nella specie la puntuale narrativa della sentenza attesta la perdurante contestazione del quantum effettuata nella riassunzione 20.4.2000 che portò alla
sentenza applicativa dell’art. 5 bis, cassata per mancata integrità del
contraddittorio.
Il

secondo motivo, che denunzia

violazione dell’art. 87

disp.att.c.p.c., sottopone una indebita pretermissione processuale , posto che, oltre ai “mandati” del 1997 , era in atti anche il “mandato” del
2005 prodotto “in udienza” e ignorato dalla Corte di merito. La censura è
di evidente inammissibilità non indicando né l’atto, né la sede di produzione, né il suo contenuto: la genericità e carenza di autosufficienza della doglianza ne fanno proporre quindi la dichiarazione di inammissibilità.
Le spese di lite si regolano secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Palermo a pagare ai controricorrenti in solido le spese di giudizio per C 12.100 (di cui C 12.000 per
compensi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Ses Sezione Civile il 19.11.2013.

nuovo criterio di indennizzo emergente dopo la sentenza 348 del 2007

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA