Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1431 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5389-2014 proposto da:

COLDGEST SPA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO GRECO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SRL in persona del suo Presidente e

Amministratore delegato Dott. C.G., BARILLA G & R

FLLI SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore

Amministratore Delegato Dott. CO.CL., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO LEONE, che le rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1698/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FEDERICO MARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania con sentenza 30.9.2013 n. 1698 decidendo sulla controversia avente ad oggetto le opposizioni ai decreti ingiuntivi per il pagamento dei canoni locativi, proposte da Barilla Alimentare Dolciaria s.p.a., originaria conduttrice che aveva ceduto il ramo di azienda ai sensi dell’art. 36 LEC, e dalla cessionaria Number 1 Logistic Group s.r.l. – subentrata nel contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo stipulato in data 1.9.1992 dalla prima società con la proprietaria dell’immobile Coldgest s.p.a. -, accoglieva l’appello proposto dalle società conduttrici:

a) rilevando che i vizi dell’immobile locato, accertati in esito alla c.t.u. e che lo rendevano non idoneo all’uso cui era destinato (essendo il pavimento del locale destinato ad uso deposito caratterizzato da dislivelli tali da danneggiare lo chassis dei mezzi di servizio impiegati per la movimentazione delle merci), si erano manifestati in tempo successivo alla consegna dell’immobile, dovendo in conseguenza escludersi, ai sensi dell’art. 1578 c.c., una conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del primo conduttore e dunque una tacita accettazione della cosa “viziata” preclusiva dell’azione di risoluzione;

b) statuendo in conseguenza la risoluzione per vizi della cosa del contratto di locazione – in riforma della impugnata sentenza che aveva accolto parzialmente la domanda di riduzione del canone, rigettando la domanda principale di risoluzione del contratto -, precisando tuttavia che l’effetto risolutivo veniva a prodursi dal mese di giugno 2003, essendo cessato solo successivamente a tale data il godimento del bene da parte di Number 1 Logistic Group s.r.l. tenuta a corrispondere i canoni per i mesi precedenti;

c) condannando in conseguenza Coldgest s.r.l. alla restituzione della somma di Euro 366.803,77 versata in eccedenza da Number 1 Logistic Group s.r.l. – in esecuzione della sentenza di prime cure – per i canoni – non dovuti – maturati successivamente al giugno 2003 e fino alla scadenza naturale del contratto;

d) dichiarando inammissibile, invece, il motivo di gravame della società conduttrice cessionaria del ramo d’azienda, volto ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto non investiva la “ratio decidendi” della mancanza di prova del nesso causale tra i vizi della cosa locata ed il crollo delle scaffalature ove erano collocate le merci, in conseguenza del quale la società cessionaria aveva dovuto locare un altro magazzino.

La sentenza è stata impugnata per cassazione con dieci motivi da Coldgest s.p.a..

Resistono con controricorso Number 1 Logistic Group s.p.a. e Barilla G. & R. F.lli s.p.a.

La ricorrente ha notificato alle parti resistenti in data 10.10.2016 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte e dal difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi degli arti. 390 e 391 c.p.c..

La società ricorrente ha, infatti, depositato in data 25.10.2016 presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, notificato in forma telematica al procuratore ad litem delle parti resistenti in data 10.10.2016.

E’ stato altresì depositato in data 12.12.2016 atto di accettazione della rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le parti, sottoscritto dall’amministratore delegato di Number 1 Logistic Group s.p.a. e dal difensore costituito agli effetti dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

La rinuncia al giudizio non integra alcuno dei tassativi presupposti di legge per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Corte cass. sez. 6-3 ordinanza n. 19560 del 30/09/2015; id. 6-1 ordinanza n.23175 del 12/11/2015).

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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