Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14309 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la decisione n. 673/39/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, sezione staccata di Latina, emessa il 24 ottobre

2007, depositata il 15 novembre 2007, R.G. 2372/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto rilevato che in

data 14 gennaio 2010 è stata depositata relazione che qui si

riporta:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente T.L., esercente l’attività di dottore commercialista, dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. Il contribuente ha dedotto che l’imposta non era dovuta mancando il requisito di un’autonoma organizzazione tale da incidere in misura rilevante sulla produzione del reddito. In particolare ha affermato di svolgere l’attività senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori e con l’impiego di beni strumentali di scarso rilievo;

2. La CTP di Frosinone ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato tale decisione rilevando l’assenza di dipendenti e ausiliari e la modestia del capitale investito;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate che deduce sei motivi di impugnazione con i quali denuncia la violazione dell’art. 112 per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione di violazione dell’art. 115, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e il difetto di motivazione per avere la CTR escluso con motivazione insufficiente e contraddittoria l’esistenza di autonoma organizzazione, pur in presenza di prove sulla remunerazione di terzi e sulla consistenza del capitale investito, la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 per non avere la CTR pronunciato sull’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso a seguito di adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 e la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7;

4. Non svolge difese il contribuente;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato perchè in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7729/2008) relativamente agli ultimi due motivi di ricorso concernenti la mancata pronuncia sulla eccezione di decadenza dal diritto al rimborso e la conseguente violazione della specifica disposizione contenuta nella legge 289/2002;

2. gli altri motivi al contrario appaiono palesemente infondati (il primo) – perchè una pronuncia sulla lamentata inversione dell’onere della prova da parte della CTP è reperibile nella constatazione di una documentazione agli atti che rendeva possibile la valutazione sul grado di organizzazione dell’attività del T. – o inammissibili (il secondo, terzo e quarto) perchè contenenti censure di merito che non sono comunque in grado di inficiare una motivazione che, seppure sintetica, coglie il nucleo essenziale della questione controversa;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Spese del giudizio di merito compensate.

PQM

La Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.300, di cui 100 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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