Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14309 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19360-2019 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 8,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ANNALORO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 1.4.2019, comunicato in data 6.5.2019, il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso interposto da G.P. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa aveva respinto l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto G.P. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel Paese di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), di una situazione di violenza generalizzata idonea ai fini della concessione della protezione sussidiaria. In particolare, il rapporto di Amnesty International 2015-2016 evidenzia “il proseguimento del conflitto”e dunque il perdurare della condizione legittimante la tutela invocata dal richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale nisseno avrebbe erroneamente denegato la concessione della tutela umanitaria, non valutando compiutamente il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo del richiedente in Italia nè la situazione di grave instabilità del Paese di origine.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La sentenza impugnata, invero, dà atto che il ricorrente aveva dedotto di essersi allontanato dal (OMISSIS) perchè maltrattato, dopo la morte della madre, dal padre e dalla seconda moglie di costui. Il padre, in particolare, si opponeva all’aiuto che veniva offerto al ricorrente da una donna del quartiere, amica della madre, di religione (OMISSIS). Il giudice di merito ha ritenuto il racconto “… nel complesso scarsamente circostanziato, nonostante l’audizione svolta nuovamente dall’autorità giudiziaria. A fronte delle domande a chiarimento poste dalla Commissione il richiedente ha detto di non essere andato in altra parte del Paese perchè non conosceva nessuno, preferendo, invece, compiere un viaggio molto più impegnativo; inoltre, non si comprendono le ragioni per le quali il ricorrente tema di essere ucciso dal padre, in quanto ha riferito di esser stato maltrattato dalla matrigna che non gli dava cibo e vestiti a sufficienza, mentre, innanzi al giudice (verbale del 12.9.2018) riferisce di maltrattamenti subiti dal padre stesso, senza alcuna precisazione in relazione al contenuto di tali maltrattamenti. Appare, pertanto, poco credibile anche tale aspetto del racconto” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato). Tale motivazione non viene in alcun modo attinta dal primo motivo di censura, che pertanto non si confronta con la ratio del rigetto della protezione internazionale e contiene soltanto la generica deduzione dell’esistenza, in (OMISSIS), di un contesto di violenza ed insicurezza generalizzato. Peraltro, sotto questo specifico profilo il Tribunale dà atto anche del fatto che “… nel corso dell’audizione il ricorrente non ha riferito dell’esistenza di alcun conflitto armato nella zona di provenienza, (OMISSIS), in (OMISSIS)” (cfr. ancora pag.3 del decreto): anche questo passaggio motivazione non viene specificamente attinto dalla prima doglianza proposta dal G..

Del pari inammissibile è la seconda censura, posto che il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria perchè “… il richiedente afferma che la propria famiglia si trova in (OMISSIS)” e perchè la relazione a firma del coordinatore del centro di accoglienza ” M.” di (OMISSIS) prodotta dal G. attestava la sua condotta collaborativa, ma dava anche atto che lo stesso “… è uscito volontariamente dal progetto in data 20/12/2017, prima della conclusione di ogni singola attività” e non conosceva la lingua italiana (tanto che l’audizione in sede giudiziale si era svolta con l’ausilio di un interprete). Nessuna di dette circostanze viene attinta dal secondo motivo di ricorso, che pertanto appare generico e non idoneo a censurare la ratio del rigetto della protezione umanitaria.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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