Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14309 del 06/06/2013
Civile Ord. Sez. U Num. 14309 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO
(
ORDINANZA
sul ricorso 18010-2012 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio da:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MATERA con
ordinanza n. 168/1/12 depositata il 16/05/2012 nella
2013
causa tra:
321
PALUMBO ANNUNZIATA;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro
COMUNE DI MATERA;
Data pubblicazione: 06/06/2013
- resistente non costituitosi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice
ordinario, con le determinazioni di legge.
Generale Dott. Marcello MATERA, che ha chiesto alla
R.g.n. 18010/12
Ud. 14 maggio 2013
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Matera, adito da Annunziata Palumbo con ricorso
avverso l’ordinanza con la quale il Comune di Matera le aveva ingiunto il
pagamento della somma di €. 3029,60 a titolo di rivalsa di quanto dal
ritenuta operata sulla somma erogata alla Palumbo per cessione volontaria
di area in procedimento espropriativo, ha dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione, indicando come munito di giurisdizione il giudice tributario.
La Commissione tributaria provinciale di Matera, dinanzi alla quale la
causa è stata tempestivamente riassunta, non condividendo la declinatoria di
giurisdizione del tribunale, ha sollevato d’ufficio la questione di
giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n.
69: il giudice tributario ha, in sintesi, ritenuto, sulla base della più recente
giurisprudenza di questa Corte, che le controversie tra sostituto e sostituito,
relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate
direttamente dal sostituto, sono sottratte alla giurisdizione del giudice
tributario e rientrano in quella del giudice ordinario.
2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.
Considerato in diritto
1. La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla
competenza del giudice ordinario.
2.
Costituisce ormai, infatti, orientamento consolidato della
giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte quello secondo il quale le
controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e
corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate
direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono
attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal
sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui
resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema
potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di
regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al d.lgs. n. 546
i
Comune versato, quale sostituto d’imposta, all’Agenzia delle entrate per
del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la
controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e
l’amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento,
avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta
contestata (Cass., Sez. un., nn. 15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010,
2064 del 2011, 19289 del 2012).
3. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
rimette le parti dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2013
Il Presidente
vanno rimesse dinanzi al giudice ordinario competente per territorio.