Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14308 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.A.M., erede di M.G., rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Cimino Mauro, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. De

Luca Giovanni in Roma, via Pompeo Magno, n. 7;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 206 del 5

aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 5 aprile 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da I.A.M., quale erede di M.G., avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 2 febbraio 1999.

La Corte territoriale, nella contumacia dell’appellato, ha rilevato, d’ufficio, che l’atto di impugnazione era stato notificato soltanto il 26 novembre 2003, ben oltre la scadenza del termine lungo.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la I. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2906 e 2697 c.c., artt. 324, 325 e 183 seg. c.p.c.) si conclude con il quesito se, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., possa rilevarsi d’ufficio, nel medesimo processo, e quindi senza eccezione di parte, l’inammissibilità dell’appello per il decorso del termine lungo o breve.

Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza, l’inammissibilità dell’appello perchè proposto oltre il termine di decadenza è rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. 3, 9 febbraio 1980, n. 922; Cass., sez. 2, 17 marzo 1980, n. 1760; Cass., Sez. lav., 16 marzo 1996, n. 2203).

Avendo la Corte territoriale correttamente rilevato la tardività dell’impugnazione, appare evidente che essa non aveva il potere di scrutinare nel merito i motivi del proposto gravame. Sono pertanto manifestamente infondati la seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell’omessa motivazione o dell’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello sui motivi di gravame”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettate – che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA