Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14308 del 13/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13971/2014 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA
RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.D., REGIONE PUGLIA;
– intimati –
nonche’ da:
M.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato BDL STUDIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati CATALDO BALDUCCI, ERNESTO
STICCHI DAMIANI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA
RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
REGIONE PUGLIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 70/2014 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.
DIST. DI TARANTO, depositata il 11/03/2014 R.G.N. 250/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;
udito l’Avvocato PELLEGRINI VALERIA per delega Avvocato STICCHI
DAMIANI ERNESTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per cessazione materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Taranto, accoglieva la domanda del medico indicato in epigrafe, proposta nei confronti dell’Azienda Sanitaria locale di Taranto e per l’effetto dichiarava l’illegittimita’ della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra le parti con condanna della controparte alla reintegrazione del posto di lavoro.
A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale la sentenza n. 42, del 2011. della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 3, comma 4, della L.R. Puglia, in base al quale era stato stipulato tra le parti il contratto a tempo indeterminato, non trovava applicazione trattandosi di rapporto esaurito essendo la stipula del predetto contratto intervenuta in epoca precedente alla richiamata sentenza della Corte costituzionale.
Avverso questa sentenza l’ASL di Taranto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei censure cui ha resistito la parte intimata che ha proposto impugnazione incidentale in ragione di sei motivi.
Successivamente la ricorrente principale ha presentato istanza con cui ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in causa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, poiche’ le parti, con verbale dell’8 febbraio 2016, hanno transatto la controversia ed il medico ha rinunciato ad avvalersi degli effetti della sentenza qui impugnata “eccezion fatta per la disposta reintegrazione di cui alla pronuncia della Corte di Appello che, per effetto della concordata sospensione, decorre dalla Delib. 17 aprile 2014, n. 518”.
Nel verbale di conciliazione le parti hanno anche concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ e dei precedenti gradi di merito “eccezion fatta per quelle gia’ liquidate in corso di causa”.
Non ricorrono le condizioni richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile nelle sole ipotesi di rigetto del ricorso e di improcedibilita’ o inammissibilita’ della impugnazione.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016