Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14308 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/06/2017),  n. 14308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10327/2011 proposto da:

AUTOLINEE BUDA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAMPERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO COSIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 0(OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MONTEPASCHI SERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 947/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/01/2011 r.g.n. 1002/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella esattoriale notificata alla società Autolinee Buda s.r.l. per il pagamento dell’importo di Euro 189.469,27 a titolo di contributi e somme aggiuntive concernenti il periodo gennaio 1998 – agosto 2001, e di conseguenza ha rigettato l’opposizione.

Ha spiegato la Corte che le difese articolate dalla società col ricorso di primo grado, quali la prescrizione, il pagamento parziale del debito contributivo e la disponibilità a sanare il residuo debito, apparivano radicalmente incompatibili con la contestazione della sussistenza dell’obbligo contributivo, sicchè l’Inps, rimasto contumace in prime cure, non aveva l’onere di costituirsi per comprovare alcunchè al riguardo, mentre era onere dell’opponente provare i fatti estintivi dell’obbligazione contributiva dedotti col ricorso, adempimento, questo, non assolto nella fattispecie. Inoltre, la stessa Corte ha escluso che potesse applicarsi nel caso di specie il più favorevole regime sanzionatorio successivo, invocato dall’opponente, di alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Autolinee Buda s.r.l. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps. Rimane solo intimata la società Montepaschi Serit s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 2697 c.c. e per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente tenta di sostenere che la proposizione delle eccezioni estintive era frutto di un errore materiale derivante dalla trattazione di un giudizio analogo, che le stesse apparivano, tutt’al più, come difese di stile e che non consentivano di invertire l’onere della prova della sussistenza del credito contributivo che gravava, in ogni caso, sull’Inps.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, in merito alle somme aggiuntive, la ricorrente sostiene che, ferma restando l’inapplicabilità delle sanzioni, giammai queste avrebbero potuto essere ragguagliate all’ipotesi dell’evasione piuttosto che a quella dell’omissione.

3. Osserva la Corte che entrambi i motivi sono infondati.

3.1. Per quel che concerne il primo motivo si osserva che nella sentenza impugnata è contenuto un puntuale richiamo alle varie eccezioni, cioè quella della prescrizione quinquennale, quella di pagamento parziale del debito per Euro 15.447,01 e l’altra ancor più specifica basata sulla comunicata disponibilità a sanare il residuo debito contributivo in attesa di un accredito contributivo da parte della Regione per i servizi di trasporto resi nel corso del 2002, per cui è inverosimile che si sia trattato, come vorrebbe far intendere la ricorrente, di proposizione di semplici eccezioni di stile, come tali prive di rilevanza ai fini della valutazione del governo dei relativi oneri probatori.

E’, quindi, convincente il ragionamento seguito dalla Corte territoriale in ordine al fatto che tali eccezioni, una volta sollevate, dovevano essere provate dall’opponente che intendeva avvalersi del loro effetto estintivo o sospensivo o modificativo del credito preteso dalla controparte.

3.2. E’, altresì, infondato il secondo motivo che è stato prospettato, anzitutto, sulla base della considerazione che, non potendosi configurare un addebito contributivo, alcuna somma aggiuntiva era dovuta. Al riguardo è agevole rilevare che l’accertata fondatezza del credito contributivo vantato dall’Inps legittimava la decisione di condanna al pagamento delle somme aggiuntive.

Non coglie, invece, nel segno la parte del secondo motivo in cui si evidenzia che l’inadempienza era tutt’al più riconducibile all’ipotesi disciplinata dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 e non a quella del comma 8 della stessa norma, in quanto l’omesso versamento dei contributi sarebbe derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali o amministrative e, in ogni caso, si era trattato di omissione e non di evasione contributiva. Invero, nella sentenza impugnata si chiarisce che le somme aggiuntive erano state calcolate ai sensi della disciplina contenuta nella L. n. 662 del 1996, in luogo di quella più favorevole della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8. Ciò in quanto secondo la Corte per l’omesso versamento di contributi relativi a periodi pregressi non poteva esplicare efficacia retroattiva quest’ultima disposizione di legge. Quindi, la Corte d’appello non ha operato una scelta all’interno delle diverse ipotesi sanzionatorie previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, ma ha semplicemente ritenuto applicabile il pregresso regime sanzionatorio di cui alla L. n. 662 del 1996, normativa, quest’ultima, non fatta oggetto di specifica censura in ordine alla sua affermata applicabilità.

4. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore dell’Inps come da dispositivo. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Montepaschi Serit s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5700,00, di cui Euro 5500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore dell’Inps. Nulla spese nei confronti di Montepaschi Serit s.p.a..

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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