Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14308 del 05/06/2018

Civile Decr. Sez. 6 Num. 14308 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 6607-2016 proposto da:
M.M.
– ricorrente contro

M.C.
P.P.

Data pubblicazione: 05/06/2018

– controricorrentinonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA;
intimato

avverso la sentenza n. 128/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, emessa il 25/11/2015.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOTTOSEZIONE PRIMA
DECRETO
RG 6607/16

Roma ,

2 e MAG. 2018

M.M.,
RICORRENTE
contro:
M.C.
CONTRORICORRENTE
e:
P.P.
CONTRORICORRENTE
nonchè contro:
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma;
INTIMATO
avverso sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 128/2016 depositata in data 11/01/2016.
IL PRESIDENTE
letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente, alla quale aderiscono entrambi i controricorrenti;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla dl. 68 del
2016 convertito con modificazioni in 1.197/16;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Coordinatore

sul ricorso proposto da:

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