Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14307 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/06/2017), n. 14307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15434-2011 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
N.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA
BARTOLOTTA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1030/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 11/11/2010 r.g.n. 605/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;
udito l’Avvocato TERESA SANTULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Mondovì che l’aveva condannato a rivalutare a N.M. l’anzianità contributiva ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 133, e della L. n. 257 del 1992, art. 13, commi 7 e 8, mediante l’applicazione del coefficiente 1,5 in relazione al periodo lavorativo svolto da quest’ultimo all’interno dello stabilimento ex ACNA Chimica Organica di (OMISSIS), quale dipendente di società che aveva stipulato con la medesima ACNA s.p.a contratti d’appalto per mansioni di varia tipologia.
Nel respingere l’impugnazione dell’Inps i giudici d’appello hanno spiegato che la “ratio legis” perseguita attraverso la norma di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 133, ra stata quella di beneficiare tutti quei lavoratori che avevano operato in vario modo e misura in un ambiente come quello dell’ACNA di (OMISSIS) ove era presente il rischio chimico derivante dalla presenza di cloro, nitro ed ammine.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione ad un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso N.M..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 133, l’istituto ricorrente censura l’impugnata sentenza in ordine alla decisione dei giudici d’appello di annoverare nella platea dei destinatari del beneficio previdenziale di cui alla predetta norma, non solo i lavoratori dipendenti della ex ACNA s.p.a. adibiti allo stabilimento di (OMISSIS), ma anche quei lavoratori che avevano frequentato tale stabilimento in quanto dipendenti di imprese stipulanti contratti di appalto con la ACNA per lo svolgimento di servizi di varia natura.
Ritiene l’Inps che la norma in esame sia da intendere, nella sua interpretazione letterale, come riferita ai soli lavoratori dipendenti della nominata società, cioè dell’ACNA, quale impresa i cui dipendenti erano soggetti al rischio morbigeno prodotto dal cloro, dal nitro e dall’ammine, tanto più che ove il legislatore avesse voluto estendere la tutela ad ogni lavoratore che avesse a qualsiasi titolo svolto attività professionale nella realtà industriale di tale impresa avrebbe adoperato la disposizione riferendola a coloro che avevano lavorato nello stabilimento di (OMISSIS).
Aggiunge la difesa dell’ente che solo per l’esposizione all’amianto, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, il legislatore ha inteso prescindere da ogni considerazione in ordine alla soggettività della realtà produttiva nella quale essa è avvenuta ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale della rivalutazione del periodo contributivo.
Il ricorrente conclude affermando che la natura eccezionale del beneficio pensionistico in esame, comportante un aumento figurativo dell’anzianità contributiva indipendentemente dagli anni di esposizione ai summenzionati agenti chimici dannosi, dovrebbe indurre l’interprete ad una esegesi rigorosa della norma di cui trattasi in relazione all’esatta individuazione dei destinatari del predetto beneficio.
Il ricorso è infondato.
Invero, la disposizione di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 133, stabilisce quanto segue: “I benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di (OMISSIS), indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.”.
Orbene, questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della questione in esame (Cass. Sez. 6 – Lavoro, Ordinanza n. 10773 del 27/6/2012), precisando che “il beneficio previdenziale riconosciuto dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 133, ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di (OMISSIS) spetta anche a coloro che, senza essere dipendenti di Acna, hanno lavorato in quel luogo, comandati da imprese esterne, giacchè la legge si riferisce ai “lavoratori”, non ai dipendenti, e allo “stabilimento” Acna, non alla società Acna, in conformità, del resto, alla “ratio” di agevolare indistintamente coloro che sono stati esposti al rischio morbigeno, accelerando, nei confronti di tutti, la maturazione dei requisiti di pensionamento.”
Osserva, questo collegio che non vi è motivo di discostarsi da tale orientamento posto che la rivalutazione contributiva in esame è stata ricollegata dal legislatore ad un rischio di esposizione, quale quello derivante dai suddetti agenti chimici, particolarmente grave, tanto che il beneficio in questione non è stato sottoposto, come quello concernente l’amianto, nè alla ricorrenza di un periodo minimo di esposizione alle sostanze nocive, nè al superamento di una determinata soglia di tale esposizione, per cui non vi è ragione alcuna per ritenere esclusi dal conseguimento del diritto alla predetta rivalutazione contributiva coloro che avevano lavorato nello stabilimento di (OMISSIS) in qualità di dipendenti di imprese esterne, dal momento che anch’essi erano stati sottoposti al medesimo rischio.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La novità della questione trattata ed il formarsi di recente del suddetto orientamento giurisprudenziale inducono la Corte a ritenere compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017