Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14306 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35811-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1799/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1799/02/2019, depositata il 22 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso di P.F. contro l’avviso d’accertamento, in materia d’Iva, relativo all’anno d’imposta 2004.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Assume la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che l’imminente scadenza del termine decadenziale non potesse di per sè giustificare, quale caso di particolare e motivata urgenza, l’emissione dell’avviso d’accertamento prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, dettato dalla predetta disposizione. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice a quo non avrebbe considerato le circostanze concrete, illustrate nel merito dall’Amministrazione, che avrebbero determinato il protrarsi delle operazioni di verifica sino all’imminenza della scadenza del termine decadenziale, ed in particolare la circostanza che il pubblico ministero, titolare delle indagini penali correlate ai fatti di cui all’accertamento controverso, aveva rilasciato apposito nulla osta per l’utilizzo dei dati risultanti dalle indagini ai fini fiscali solo in data 11 novembre 2013, ovvero poco prima della scadenza del termine decadenziale (prorogato per effetto della rilevanza penale dei fatti contestati), che maturava il 31 dicembre 2013.

Premesso che, in tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorchè “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375″, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal cit. art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017), deve rilevarsi che il motivo è fondato.

Infatti è vero che, come rilevato nella proposta, ” In tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, st. contr., previsto a seguito della proposizione dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all’Amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 15755 del 23/07/2020, ex plurimis).

Ed è altresì vero, come assunto dalla ricorrente, che il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27623 del 30/10/2018).

Tanto premesso, nella motivazione della sentenza impugnata la CTR ha solo astrattamente affermato il predetto principio nella sua completezza, secondo cui la mera imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio, salvo che l’Amministrazione non offra come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili, che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento prima della scadenza del termine dilatorio in questione. Tuttavia, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, la CTR ha esaurito il riferimento all’imminenza della scadenza del termine decadenziale, nonostante l’esplicito riferimento normativo ai casi di particolare e motivata urgenza, da interpretarsi in conformità ai predetti richiami giurisprudenziali. E’ invece mancata, da parte del giudice a quo, la verifica concreta delle argomentazioni che l’Ufficio (come da riferimenti del ricorso all’accertamento, al processo verbale di constatazione ed all’appello erariale, riprodotti in parte nello stesso atto) aveva esposto in ordine alle ragioni che avrebbero determinato il protrarsi delle operazioni di verifica sino all’imminenza della scadenza del termine decadenziale, ed in particolare alla circostanza che il pubblico ministero, titolare delle indagini penali correlate ai fatti di cui all’accertamento controverso, aveva rilasciato apposito nulla osta per l’utilizzo dei dati risultanti dalle indagini ai fini fiscali solo in data 11 novembre 2013, ovvero poco prima della scadenza del termine decadenziale (prorogato per effetto della rilevanza penale dei fatti contestati), che maturava il 31 dicembre 2013.

Limitandosi a valutare l’emissione dell’atto impositivo nell’imminenza della scadenza del termine decadenziale, e non anche le motivazioni di tale relazione cronologica, il giudice a quo non ha quindi fatto buon governo dei predetti principi normativi e della loro interpretazione giurisprudenziale ed ha violato la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR per i necessari accertamenti in ordine alla ricorrenza di una ragione di urgenza sussumibile nel ridetto art. 12, comma 7.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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