Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14306 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24575/2016 proposto da:

COMUNE DI SCHIAVI D’ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI DI CRETA n.

85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORFILIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

G.C., e G.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 5, presso lo studio

dell’avvocato NICOLINO SCIARRA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 806/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Vasto G.P. e G.C. evocavano in giudizio il Comune di Schiavi d’Abruzzo lamentando di aver subito danni al loro immobile a seguito del cedimento di una via pubblica ed invocando la condanna dell’ente locale, ai sensi dell’art. 1172 c.c., a compiere le opere necessarie. Si costituiva il Comune resistendo alla domanda, eccependo l’inammissibilità dell’invocata tutela, in quanto il richiesto provvedimento giudiziario avrebbe inciso in ambito riservato alla discrezionalità amministrativa, ed evidenziando la natura abusiva dell’immobile di proprietà delle due ricorrenti.

Dopo lo svolgimento di una C.T.U. il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando al Comune, con ordinanza conclusiva della fase cautelare, confermata anche all’esito del successivo reclamo, l’esecuzione degli interventi indicati dall’ausiliario.

Con successiva sentenza n. 316/2009 il Tribunale confermava l’interdetto e condannava l’ente locale al risarcimento del danno da mancata utilizzazione del cespite, quantificato in Euro 40 mensili a decorrere dal 19.2.2007. Respingeva invece le altre domande risarcitorie proposte dalle originarie ricorrenti.

Interponeva appello il Comune e si costituivano in seconde cure, resistendo al gravame, G.C. e P..

Con la sentenza impugnata, n. 806/16, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione, ritenendo che l’attività imposta all’ente locale non fosse ricompresa nell’ambito riservato alla discrezionalità amministrativa e che a nulla rilevasse la natura abusiva dell’immobile delle appellate.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione il Comune di Schiavi d’Abruzzo affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso G.C. e G.P..

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo e la violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 31 e 40 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato che l’immobile delle G. era stato edificato nel 1972 in assenza di licenza edilizia e che l’abuso non era mai stato fatto oggetto di domanda di sanatoria. Ad avviso del ricorrente, il danno sarebbe inesistente alla luce della non commerciabilità dell’immobile abusivo.

Con il terzo motivo, logicamente connesso al primo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c. e l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’impossibilità di pervenire alla liquidazione del danno in relazione ad un immobile abusivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate.

All’esito del giudizio di merito è stato infatti riconosciuto alle odierne controricorrenti solo un pregiudizio parametrato alla mancata utilizzazione dell’immobile, e non alla sua mancata commercializzazione. La natura abusiva del cespite non preclude il suo utilizzo al soggetto che ne è proprietario, sia per destinarlo a fini abitativi suoi propri, che per locarlo o cederlo in uso a terzi.

In argomento, questa Corte ha affermato che “… il carattere abusivo dell’immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l’ordine pubblico), nè potendo operare la nullità della L. n. 47 del 1985, ex art. 40 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22312 del 24/10/2007, Rv. 599193 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27485 del 28/10/2019, Rv. 655677). Ne consegue l’apprezzabilità del pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di utilizzare il bene immobile abusivo e la possibilità di liquidare un danno a fronte della mancata disponibilità di detto bene, senza che possa al riguardo rilevare la sua regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1172 e 2043 c.c., per inesistenza di comportamenti omissivi imputabilì all’amministrazione locale, nonchè l’inammissibilità della domanda nunciatoria nei confronti dell’ente pubblico territoriale per violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ad avviso del Comune, non vi sarebbe stata alcuna inerzia, posto che l’ente si era attivato con atti amministrativi e contratti di diritto privato, indicati in dettaglio alle pagg. 8 e 9 del ricorso, mediante i quali erano stati prima deliberati ed appaltati una serie di interventi finalizzati ad eliminare il movimento franoso a base del danno lamentato dalle G., e poi consegnate e collaudate le relative opere.

La censura è inammissibile in quanto essa si risolve nella richiesta di revisione della valutazione del fatto e dell’apprezzamento del compendio istruttorio svolti dal giudice di merito, da ritenere preclusa in questa sede al di fuori dei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione successiva all’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. quanto al primo profilo Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790; quanto all’apprezzamento delle prove, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700 di cuì Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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