Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14305 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19792/2019 proposto da:

S.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Bassan con

studio in Padova, vicolo M. Buonarroti, 2, int. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il

13/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da S.H., cittadino della (OMISSIS), avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria disposto dalla Commissione territoriale di Padova avanti al Tribunale di Venezia;

– il ricorrente impugnava il rifiuto avanti al Tribunale di Venezia ed allegava a sostegno delle sue domande di protezione di essere fuggito dalla (OMISSIS) per evitare l’arresto che rischiava per l’uccisione del fratello, avvenuta nell’ambito di una lite determinate da ebbrezza alcoolica al termine di una cena cui avevano partecipato insieme ad una ragazza ambita da entrambi i fratelli;

– il tribunale veneziano rigettava il ricorso, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente;

– la cassazione del decreto impugnato è richiesta sulla base di tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, nonchè dell’art. 23 della direttiva 2013/32/UE per non avere il Tribunale di Venezia tenuto conto del fatto che la parte richiedente non aveva avuto accesso alle infomazioni contenute nella pratica che lo riguardava;

– asserisce il ricorrente che dopo l’ordinanza a verbale del 22/01/2019 con cui era stato disposto che la Commissione territoriale depositasse la documentazione già prodotta in sede di audizione del richiedente, effettivamente in data 30/01/2019 la Commissione depositava memoria con la documentazione relativa all’audizione dell’interessato;

– da tale momento il ricorrente aveva 30 giorni per depositare proprie osservazioni, senonchè sullo storico “eventi del fascicolo” non risultava visibile detta documentazione, con la conseguenza che egli ne veniva a conoscenza solo dopo il deposito del provvedimento definitivo di rigetto;

– con il secondo motivo si censura in sostanza l’omesso ricorso all’obbligo di cooperazione giudiziaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a fronte dell’oggettiva difficoltà del richiedente di entrare in possesso delle prove documentali di quanto riferito in merito alla morte del fratellastro, alla pendenza del procedimento penale a suo carico, circostanze che, a suo avviso, giustificavano il riconoscimento della protezione sussidiaria;

– al contrario, secondo il ricorrente, la richiesta sarebbe stata scrutinata sulla base dell’esclusiva valutazione soggettiva della credibilità del richiedente;

– con il terzo motivo si censura la violazione di legge in relazione alla motivazione del ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

– ritiene il collegio necessario, ai fini della delibazione dei motivi del ricorso, l’accesso agli atti processuali e dunque l’acquisizione del fascicolo di primo grado n. 2250/2018 r.g. presso il Tribunale di Venezia, in forma cartacea;

– va perciò disposto l’incombente a carico della Cancelleria con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di primo grado (in forma cartacea).

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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