Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14305 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.08/06/2017),  n. 14305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1582-2012 proposto da:

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LUCIO APULEIO 11 presso lo studio dell’avvocato STEFANO

RUGGIERO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3177/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2011 R.G.N. 9447/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

è comparso l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ENZO

MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 7 maggio 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da M.L. nei confronti di Ferservizi S.p.A. (già Metropolis S.p.A.), avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento come dirigente e la condanna della Società al pagamento delle relative differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provato l’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni in ragione della ravvisabilità di riporti gerarchici e autorizzazioni attestanti la limitazione della sua libertà decisionale ed operativa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria, di cui, quella depositata dal ricorrente, reca in calce una procura speciale in favore anche degli avvocati Guido Chiodetti e Giuseppe Sottile, da ritenersi, peraltro, nulla ai sensi dell’art. 83 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, essendo il ricorso di primo grado anteriore alla novella del 2009.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 25 e 111 Cost. anche in relazione all’art. 158 c.p.c. e così la nullità della sentenza e del procedimento, per essere intervenuta la modifica della composizione del collegio con sostituzione del giudice relatore successivamente all’udienza di discussione della causa allorchè la stessa era stata già trattenuta in decisione.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 1 del CCNL per i dirigenti di azienda industriale, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver accolto una nozione di dirigente eccedente la portata della declaratoria contrattuale invocata tale da risultare fuorviante rispetto alla valutazione della susssumibilità in essa delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente medesimo.

Nel terzo motivo l’incongruità della valutazione in ordine alla riconducibilità delle risultanze di fatto alle proposizioni qualificanti la declaratoria contrattuale è prospettata sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Dato atto della rinuncia dichiarata in giudizio al primo motivo di ricorso, è a dirsi come i residui secondo e terzo motivo, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi del tutto infondati, non riscontrandosi nè il vizio di violazione di norme di legge e di contratto collettivo denunciato con il secondo motivo nè il vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo, per essersi la Corte territoriale espressamente conformata all’iter valutativo delineato nella costante giurisprudenza di questa Corte, con l’assumere a premessa maggiore del giudizio il riferimento alle declaratorie dei distinti livelli di inquadramento, quello posseduto e quello rivendicato, senza sovrapporre a tale riferimento alcuna nozione aprioristicamente assunta, quale quella di dirigente “alter ego” dell’imprenditore, ed a premessa minore le mansioni di fatto svolte dal ricorrente che, puntualmente considerate nella loro materialità, sono state ritenute non sussumibili nella declaratoria del livello dirigenziale rivendicato in relazione al difetto dei requisiti professionali propri della predetta declaratoria, riassuntivamente espresso con riguardo all’assenza di “assoluta libertà decisionale ed operativa”, formula che, lungi dall’esprimere, come qui vuole sostenere il ricorrente, il riferimento a nozioni dissonanti rispetto ai contenuti della declaratoria, è intesa a riflettere il convincimento maturato dalla Corte territoriale circa l’essere i pur ampi margini di discrezionalità ed iniziativa nell’organizzazione e nel coordinamento di strutture operative articolate e complesse di cui fruiva il ricorrente, in quanto propri del livello di inquadramento posseduto quale quadro con parametro A, comunque limitati dalla necessità di riferimento a superiori livelli di riporto gerarchico e di soggezione a preventive autorizzazioni, dallo stesso ricorrente non negata, ma solo tardivamente inquadrata nella prospettiva dell’articolazione su più livelli della rivendicata categoria dirigenziale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA