Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14304 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI OFFIDA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Sermarini Marco, elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano,

n. 43, presso lo studio dell’Avv. Sermarini Barbara;

– ricorrente –

contro

V.D.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 897 del 6

dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

sentito l’Avv. Sermarini Marco;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso:

“concordo con la relazione”.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con sentenza in data 6 dicembre 2008, il Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo l’appello di V.D., in riforma dell’impugnata pronuncia ha dichiarato la nullità del verbale di contestazione n. (OMISSIS) redatto dalla Polizia municipale di Offida, e ciò per mancata contestazione immediata dell’infrazione di eccesso di velocità, rilevata a mezzo dell’apparecchio “Velomatic 512”.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 febbraio 2009, sulla base di due motivi. L’intimata non ha resistito con controricorso. Il secondo mezzo (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., commi 1-bis e 1-ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è manifestamente fondato.

Il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui, in materia di violazione delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, perchè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali il “Velomatic”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo, e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., commi 1-bis e 1-ter, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti (tra le tante, Cass., Sez. 2, 28 aprile 2006, n. 9924).

L’accoglimento del secondo mezzo assorbe l’esame del primo motivo, con cui si denuncia carenza o insufficienza di motivazione”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Ascoli Piceno, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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