Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14304 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 08/07/2020), n.14304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27489/2015 proposto da:

R.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato SERGIO FALCONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANCARLO RINALDI, LUIGI DE

MANES;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DELLO STATO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3378/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 14 luglio 2015, ha accolto l’appello proposto da Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1378 del 2010, e nei confronti di R.M.R. e Ferservizi s.p.a.

1. Il Tribunale di Napoli aveva trasferito alla sig.ra R. la proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), già oggetto di proposta di compravendita formulata da Ferservizi spa – in qualità di mandataria dell’ente proprietario Ferrovie Real Estate s.p.a. (poi Ferrovie dello Stato) – agli eredi della conduttrice M.P..

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione rilevando nell’ordine: che la proposta di acquisto dell’immobile era stata formalizzata da Ferrovie dello Stato in adempimento degli accordi sindacali del 2 aprile 1998 e del 17 dicembre 1998, esecutivi della L. n. 560 del 1993; che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della citata legge, l’acquisto dell’immobile era riservato al soggetto che fosse locatario dell’immobile da oltre un quinquennio o da un familiare convivente; che Ferrovie dello Stato aveva contestato la sussistenza in capo alla R. del requisito della convivenza con la madre, e tale contestazione, ritenuta tardiva dal giudice di primo grado, era invece tempestiva. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la R., pacificamente mai subentrata nel contratto di locazione, non fosse in possesso del requisito della convivenza ultraquinquennale con la madre locataria, come confermato dall’affermazione della medesima R. di aver iniziato la convivenza soltanto 11 mesi prima del decesso della madre.

3. R.M.R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resiste Ferrovie dello Stato Italiane spa con controricorso, anche illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, nonchè violazione del principio del contraddittorio.

La ricorrente contesta che la Corte d’appello abbia proceduto all’esame delle eccezioni di merito concernenti la sussistenza dei requisiti per accedere all’acquisto dell’immobile che società convenuta aveva sollevato tardivamente, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 183 c.p.c., comma 6 (è richiamata Cass. Sez. U. 17/06/2004, n. 11353).

1.1. La doglianza prima che infondata è inammissibile, giacchè non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata.

1.2. La Corte d’appello, infatti, dopo avere ritenuto che la società convenuta non fosse incorsa in alcuna decadenza giacchè aveva contestato sin dalla comparsa di risposta la carenza in capo all’attrice dei requisiti per l’acquisto dell’immobile, e quindi specificamente del requisito della convivenza dopo che l’attrice, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, aveva prodotto la relativa documentazione – ha rilevato che il tema processuale era superato in quanto l’attrice aveva dichiarato (nel formulare il capitolato di prova testimoniale) di avere iniziato a convivere con la madre un anno circa prima del decesso della stessa, e ciò impediva di ritenere sussistente il requisito per addivenire all’acquisto della proprietà dell’immobile.

La decisione è dunque fondata sul rilievo della mancanza del requisito della convivenza ultraquinquennale dell’attrice con la madre locataria, come richiesto dalla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 6 (sul tema, ex plurimis, Cass. 27/11/2018, n. n. 27489/2015 30721; Cass. 26/07/2016, n. 15380; Cass. 03/09/2007, n. 18494).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato su eccezioni non rilevabili d’ufficio.

2.1. La doglianza è inammissibile prima che infondata poichè, al pari della precedente, censura il profilo processuale senza cogliere la ratio decidendi della sentenza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per eborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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