Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14304 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.08/06/2017), n. 14304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10605-2015 proposto da:
FISAC CGIL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E
CREDITO, p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123,
presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
GMF – GENERAL MOTORS FINANCIAL ITALIA S.P.A. c.f. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO 36, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9490/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/01/2015 R.G.N. 6768/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità, in
subordine rigetto;
udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;
udito l’Avvocato MAURIZIO ROSSI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2015, ha respinto gli appelli proposti dalla FISAC CGIL nei confronti della GMAC ITALIA Spa, sia avverso la sentenza di primo grado del 3 giugno 2010 confermativa del decreto di rigetto del ricorso della L. n. 300 del 1970, ex art. 28 concernente l’asserita antisindacalità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al dirigente sindacale S.C., sia avverso la sentenza del 7 febbraio 2010 confermativa dell’inammissibilità del secondo ricorso ex art. 28 S.d.L. con cui si rilevava che “a due colleghi del settore vendite P. e B. – che in precedenza non erano stati ammessi al piano incentivato – l’azienda aveva proposto l’adesione allo stesso”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso FISAC CGIL con due motivi. Ha resistito la società intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..
3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso testualmente si denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 nonchè dell’art. 18 CCNL bancari, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, nn. 3 e 5 (così nel testo), omessa e carente motivazione, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”. Si sostiene, tra l’altro, che “il tenore testuale dell’art. 18 del ccnl bancari non lascia adito a dubbi… la procedura di ccnl non sostituisce e non può sostituire quella di legge”.
Con il secondo motivo parimenti si denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 28 nonchè dell’art. 18 CCNL bancari, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, ai nn. 3 e 5 (così nel testo), omessa e carente motivazione, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”. Si lamenta che la Corte romana non abbia ammesso le istanze istruttorie e che non abbia adeguatamente valutato i fatti, oltre a non avere correttamente interpretato la disciplina collettiva.
2. I motivi, come formulati, sono entrambi inammissibili.
Innanzitutto non viene indicato se e dove sia stato depositato integralmente il contratto collettivo di cui si lamenta l’errata interpretazione, non consentendo l’adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; cfr. pure Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013, circa la specificazione nel ricorso dell’avvenuta sua produzione e della sede in cui quel documento sia rinvenibile).
Inoltre ci si duole di una motivazione “carente” trascurando di considerare che la sentenza impugnata è sottoposta al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non prevede più la deducibilità dell’insufficienza motivazionale in Cassazione.
Sotto tale profilo entrambi i mezzi di gravame risultano largamente irrispettosi degli enunciati contenuti in Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dalla richiamata disposizione processuale così come rigorosamente interpretata da questa Corte.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017