Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14303 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2898/2010 proposto da:

S.A.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/27/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 27/03/2009, depositata il 26/06/2009, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Piercamillo Davigo;

udito l’Avvocato difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del

Sostituto Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 71/06/09, pubblicata il 20 giugno 2009, con la quale essa accoglieva l’appello dell’Ufficio contro la decisione di quella provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso sull’assunto che il condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, operava anche in caso di mancato pagamento di tutte le rate previste.

La Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello sull’assunto che il mancato versamento delle somme indicate rendeva inoperante il condono.

2. L’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, con controricorso svolgeva i seguenti motivi.

Quanto alla lamentata violazione del litisconsorzio, di cui alla prima censura, il Concessionario non e’ parte necessaria e peraltro il Concessionario si era costituito in primo grado ma la sentenza aveva pronunziato solo nei confronti del contribuente che non aveva impugnato. Quanto alla seconda censura la stessa e’ inammissibile per vizio del quesito, che formula una domanda tautologica e la doglianza e’ generica.

La terza censura e’ inammissibile per vizio del quesito basato su un presupposto da accertare. La quarta doglianza e’ inammissibile per come formulata perche’ tesa a censurare l’insindacabile valutazione discrezionale del giudice di appello e proposta in carenza di interesse posto che il ricorrente ammette di aver conosciuto comunque gli elementi che assume mancanti.

Il quinto motivo di ricorso e’ infondato alla luce della giurisprudenza di legittimita’.

Il sesto motivo di ricorso puo’ costituire al massimo istanza di correzione di errore materiale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per non avere il giudice d’appello ordinato l’integrazione del contraddittorio con il Concessionario ora Agente della riscossione, E.TR. Esazione Tributi S.p.A. che aveva partecipato al giudizio di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha omesso di notificare a E.TR. L’appello e la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di rilevare il litisconsorzio necessario. A fronte dell’eccepita inammissibilita’ dell’appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che si fosse in presenza di cause scindibili, in cio’ errando poiche’ l’impugnazione della cartella riguardava anche cause imputabili all’Agente della riscossione.

Il motivo di ricorso non e’ fondato atteso che il litisconsorzio, meramente facoltativo, avrebbe ritardato e non accelerato il giudizio.

2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sulla eccezione di decadenza del potere di iscrivere a ruolo le somme dovute a seguito di controlli automatici, nel termine di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2.

Il motivo di ricorso e’ infondato e generico.

Da un lato non si precisa su quale specifica deduzione la Commissione Tributaria non avrebbe pronunziato, dall’altro la cartella e’ stata tempestivamente notificata (Cass. 15661/2014).

3. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sulla eccezione sulla nullita’ della cartella di pagamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non essendo stato il contribuente invitato a fornire gli opportuni chiarimenti.

Il motivo di ricorso e’ infondato.

La cartella emessa all’esito di controllo automatizzato non deve essere preceduta da comunicazione di irregolarita’ (Cass. 20431/2014).

4. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto la Commissione tributaria regionale ha ritenuto idonea la motivazione della cartella di pagamento, benche’ non vi fosse menzione del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 e con riferimento al condono di cui all’art. 9 bis della stessa legge, si e’ limitata a menzionare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. Gli importi indicati in cartella non derivano da mero controllo formale, ma anche da istruttoria espletata e sul punto vi e’ mero richiamo a condono non perfezionato.

Il motivo di ricorso e’ infondato.

La cartella e’ redatta secondo il modello ministeriale e contiene pertanto adeguata motivazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deducce violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’omesso versamento di rate successive alla prima fosse causa ostativa al perfezionamento della suddetta definizione.

Il motivo di ricorso e’ infondato.

Il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, richiede l’integrale versamento dell’importo e non della sola prima rata (Cass. 20431/2014).

6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto la Commissione tributaria regionale ha liquidato l’importo delle spese di giudizio senza precisare onorari e spese, impedendo il controllo della correttezza della liquidazione.

Il motivo e’ generico.

Era onere del ricorrente per dolersi della quantificazione delle spese precisare il contenuto della nota spese e specificare il suo interesse.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.200,00.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 2.200,00.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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