Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14302 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33086-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 693/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 693/06/2018, depositata il 2 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, ha parzialmente rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, che aveva accolto il ricorso di R.G. contro un avviso d’accertamento, in materia di Irpef relativa all’anno d’imposta 2009, emesso in assenza di dichiarazione da parte del contribuente ed a seguito di indagini bancarie.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR affermato che l’Ufficio avesse l’onere di fornire la prova, fosse pure a mezzo di presunzioni, che anche il conto corrente bancario alla Saopim società della quale lo stesso contribuente e la madre erano soci ed il R. era altresì amministratore – facesse capo di fatto al contribuente, con il conseguente recupero ad imponibile, nei confronti di quest’ultimo, anche delle operazioni effettuate su tale conto sociale, in assenza di giustificazioni idonee a vincere la relativa presunzione legale.

Secondo la CTR, la relativa prova non era stata fornita e non poteva derivare esclusivamente dal rilievo che il contribuente potesse operare sul conto della predetta s.r.l., giacchè tale circostanza trovava “ovvia” giustificazione nella carica sociale ricoperta dal R..

Il motivo è inammissibile.

Infatti, in punto di diritto, sostanzialmente la ricorrente non contesta la tesi della CTR, secondo la quale l’estensione delle indagini bancarie, e della presunzione legale relativa che ne deriva rispetto alle operazioni non giustificate, anche a conti correnti intestati a soggetti terzi, presuppone che l’Ufficio dimostri elementi sintomatici per effetto dei quali si abbia motivo di ritenere che tali rapporti, benchè formalmente non intestati al contribuente, siano connessi ed inerenti al reddito di quest’ultimo.

Si tratta, invero, di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato con riferimento, ad esempio, all’estensione dell’indagine e della presunzione al conto intestato all’amministratore unico e socio assoluto di maggioranza di una s.r.l. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1898 del 01/02/2016); o comunque ai soci di quest’ultima (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7758 del 20/03/2019; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 33596 del 18/12/2019); o ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18083 del 04/08/2010); o, in particolare, al coniuge o al familiare del contribuente (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 549 del 15/01/2020).

Pertanto, non ha errato la CTR nell’attribuire, nei predetti limiti, all’Amministrazione l’onere di allegare e dimostrare i relativi elementi indiziari, e la relativa ratio decidendi non appare sostanzialmente difforme da quella sostenuta dalla stessa ricorrente.

Non è invece ammissibile, da parte della ricorrente, censurare, attraverso la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., la valutazione, da parte del giudice a quo, degli elementi offerti dall’Ufficio per assolvere tale onere.

Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c..” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; cfr. altresì Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Tanto meno è ammissibile – se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non proposto nel caso di specie- censurare l’eventuale mancata considerazione di fatti storici che la CTR non abbia considerato al fine di ricondurre, almeno dal punto di vista indiziario, al reddito personale del contribuente anche quello della società in questione.

Neppure, infine, è ammissibile criticare in questa sede, la valutazione del giudice di merito d’appello in ordine all’insufficienza sintomatica dell’elemento della legittimazione del contribuente ad operare sul conto della società, in quanto giustificata già dal suo incarico di amministratore della stessa compagine.

Infatti, secondo questa Corte, ” In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020), fattispecie che non ricorre nel caso di specie.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il contribuente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 ed in quella riconvocata, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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