Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14302 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Pino Antonino, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Bassarelli Antonino,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Grillo Rossana

in Roma, via Alberico II, n. 35;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n.

331 del 17 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 3 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con citazione del settembre 1994 R.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto su istanza di S.S..

Esponeva l’opponente che il credito ingiunto aveva ad oggetto il saldo della lavorazione e messa in opera di ferro, commissionate all’opposto, in riferimento a un suo cantiere edile; e che il credito era insussistente, in quanto il corrispettivo pattuito era stato da lui interamente corrisposto.

Espletata prova testimoniale, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 17 dicembre 2002, accoglieva la domanda, revocava il decreto e condannava l’opposto al pagamento delle spese.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 17 giugno 2008, ha rigettato l’appello del S.. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 aprile 2009, sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato. Il primo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o illogica motivazione circa un motivo controverso e decisivo per il giudizio) si conclude con il quesito se “in presenza di sentenza gravata da specifici motivi attinenti alla erronea valutazione delle prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, può la Corte d’appello giudicare senza materialmente leggere il relativo verbale di assunzione perchè il fascicolo di ufficio in esso contenuto non è stato acquisito dalla competente cancelleria” o se “è tenuta, in tal caso, a disporre il richiamo del fascicolo d’ufficio o, in caso di impossibilità per qualsivoglia ragione, ordinare la ricostruzione dello stesso a cura delle parti”. Il motivo è manifestamente infondato.

Per costante giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24437), l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado nè della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata. Nella specie, nè il motivo di ricorso, nè il quesito che lo conclude prospettano specificamente quali elementi decisivi avrebbero potuto trarsi dal detto fascicolo.

Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o illogica motivazione) si chiede conclusivamente se “possono i giudici d’appello valutare la prova testimoniale desumendola dal tenore della sentenza impugnata e dalle deduzioni delle parti, anzichè esaminarla nella sua complessità ed organicità”.

Il motivo è inammissibile. Innanzitutto perchè esso cumula la denuncia di vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, senza concludersi con una pluralità di quesiti al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770); in secondo luogo, perchè esso manca della stessa indicazione conclusiva del fatto controverso (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603) sul quale verteva la prova testimoniale che si assume male valutata.

Il terzo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 61 c.p.c.) è inammissibile per la stessa ragione.

Difatti, esso prospetta il quesito se “qualora non risultino acquisiti elementi sufficienti a fondare il convincimento, il giudice che abbia deciso di rinunciare all’espletamento della consulenza tecnica deve motivare adeguatamente la decisione adottata oppure gli è consentito di rifiutarla sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza”. Ma il quesito non indica in relazione a quale fatto controverso avrebbe dovuto vertere la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 800 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA