Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14302 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.08/06/2017),  n. 14302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Ferderico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22828-2015 proposto da:

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO, ROBERTO

GALVANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

G.P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL PARLAMENTO 3, presso lo studio dell’avvocato LUCA MAORI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO, ROBERTO

GALVANI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 218/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/07/2015 r.g.n. 249/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato MASSIMO LOTTI;

udito l’Avvocato LUCA MAORI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso, rigetto del primo motivo, assorbiti gli altri,

inammissibilità ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza resa in fase sommaria ex L. n. 92 del 2012 il Tribunale di Ancona, quale Giudice del lavoro, riteneva la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente della Banche delle Marche G.P.F. e conseguentemente rigettava le domande di quest’ultimo. Il Tribunale in sede di opposizione invece riteneva la nullità del primo recesso comminato al G. ritenendo un licenziamento per fatti concludenti il comportamento obiettivamente tenuto dal datore di lavoro con un comunicato stampa ed anche ingiustificato il successivo recesso con difetto di specifica contestazione riconoscendo il preavviso, l’indennità supplementare (quantificata in 14,5 mensilità) e condannando la Banca alla pubblicazione della sentenza su tre testate giornalistiche. Sui reclami delle parti la Corte di appello di Ancona con sentenza del 16.7.2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva la sussistenza di un primo recesso eliminando la condanna al pagamento di 5 mensilità e confermava nel resto l’impugnata sentenza quantificando ciascuna mensilità di retribuzione in Euro 30.736,01 (al lordo) ai fini della determinazione del preavviso e dell’indennità sostitutiva. Per i Giudici di appello il Giudice della fase sommaria ben poteva procedere ad esaminare le domande collegate in via gradata a quella concernente la nullità del recesso con applicazione della tutela reale; l’identica domanda era stata proposta anche in sede ordinaria per evidente finalità tuzioristica. Andava escluso che la mera comunicazione stampa della notizia del’avviato recesso potesse integrare un licenziamento per fatto concludente. Per la contestazione del 20.1.2013 questa conteneva due tipi di addebiti; le omissioni riferibili al risalente management (mancata gestione dei rischi di credito e inadeguata pianificazione) e mancata collaborazione con la nuova direzione dopo il settembre 2012. Gli addebiti non erano stati dimostrati posto che per la Corte il riferimento al comportamento tenuto dopo il settembre 2012 non alludevano chiaramente al profilo disciplinare ma semmai anticipavano una richiesta di risarcimento danni. Prima del settembre 2012 non era emersa una chiara di situazione di allarme in contrasto con le segnalazioni provenienti dal G. ove erano evidenziati i fattori di rischio e gli altri squilibri. Al G. come risk manager spettava solo un controllo di secondo livello e, dunque, non poteva essere contestata l’inefficacia dei controlli visto che non aveva un potere di veto; i controlli ispettivi della Banca d’Italia erano comunque noti. Non erano imputabili al G. la discrasia tra le previsioni formulate per il bilancio del 2012 e quello effettivamente realizzato posto che tale discrasia era stata determinata dalla riclassificazione dei crediti a rischio effettuata da altri organi; non vi era prova che il G. fosse a conoscenza di anomalie determinate nelle linee di credito. L’esigenza di un riequilibrio strutturale era ben presente nelle periodiche relazioni del G.. I particolari rischi collegati alla controllata Medioleasing erano stati segnalato dal G. già nel 2010. Viziata da genericità era la contestazione di aver fatto mancare alla nuova direzione il pieno apporto conoscitivo e collaborativo; in ogni caso il diverbio del 20.1.2012 tra il Go. e il G. non era connotabile come una mancata collaborazione. La Corte quindi confermava l’ingiustificatezza del recesso. Circa la retribuzione globale di fatto doveva considerarsi l’uso privato dell’autovettura, le contribuzioni della datrice di lavoro in ordine alla previdenza complementare e nel Fondo FUCD per il totale già indicato. Il recesso intimato al G. non poteva considerarsi ritorsivo o ingiurioso perchè connesso ad obiettive e gravi vicende nonostante la sua ingiustificatezza.

2. Ricorre la Banca delle Marche con nove motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso che ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi corredati da memoria cui resiste controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Appare preliminare l’esame del primo motivo del ricorso incidentale con il quale si allega l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in ordine all’eccepita abusività e/o ricorsività del licenziamento intimato dalla Banca Marche. Il dott. Go. aveva preannunciato il licenziamento se il G. non avesse accettato una risoluzione consensuale del rapporto.

4. Il motivo appare inammissibile in quanto il “fatto” e cioè la pretesa ricorsività del recesso è già stata esaminata dalla Corte di appello (cfr. pag. 23 del provvedimento impugnato) e quindi le censure sviluppate non sono coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis che non consente la proposizione del vizio di motivazione allorchè il “fatto” di cui si discute (globalmente inteso come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte a cominciare dalla sentenza del 7 Aprile 2014, sez. un. civ. n. 8053) sia già stato esaminato dal Giudice di appello, salvo il cosidetto “minimo costituzionale”.

5. Procedendo ad esaminare i motivi che appaiono pregiudiziali va preso in considerazione il primo motivo del ricorso principale con il quale si allega la violazione dell’art. 414 c.p.c. e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 nonchè l’omessa motivazione. La domanda non aveva specificato quale licenziamento fosse stato impugnato e si riferiva ad un solo licenziamento.

6. Il motivo appare infondato posto che emerge dallo stesso motivo che il ricorrente ha riferito chiaramente di due licenziamenti irrogati con modalità diverse ed in tempi diversi;

l’avere nelle conclusioni parlato di un “licenziamento” è in piena evidenza un mero lapsus che non ha impedito al Giudice di distinguere tra i recessi e di individuare quello che solo appariva ingiustificato. Peraltro sembra che parte ricorrente in realtà deduca l’omesso esame di una eccezione della società e quindi il motivo andava sviluppato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 trattandosi di un vizio procedurale.

7. Assorbente appare, ora, l’esame del secondo motivo del ricorso principale con il quale si allega la violazione dell’art. 30, comma 4 e art. 15 del CCNL per i dipendenti delle imprese creditizio, nonchè degli artt. 2118 e 1362 c.c.. I Giudici di appello non avevano valutato che la norma contrattuale esige solo la “ingiustificatezza” del licenziamento trattando la fattispecie come se la vicenda riguardasse un lavoratore dipendente in generale e non già un dirigente con funzioni apicali allontanandosi dai criteri offerti dalla giurisprudenza di legittimità.

8. Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “considerata la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 1; conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purchè apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente. La valutazione dell’idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza è rimessa al giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto idonea a pregiudicare il rapporto di fiducia la condotta di un dirigente che aveva comunicato ad un collega fatti non veri e disdicevoli sul conto della società e del suo presidente ed aveva determinato talvolta un intralcio al normale svolgimento dell’attività produttiva)” (cfr. Cass. 19 agosto 2005 n. 17039); ancora con sentenza del 27 Marzo 2014 n. 6110 è ribadito che “ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (cfr. sulla stessa linea anche Cass. 11 Giugno 2008 n. 15496 e moltissime altre). Emerge con univocità dalla lunga e complessa decisione impugnata che in sostanza i Giudici di appello non hanno correttamente identificato le caratteristiche della nozione di “giustificatezza” che richiede solo la dimostrazione della non arbitrarietà del recesso in quanto ancorata ad obiettivi elementi che possono aver condotto il datore di lavoro a perdere la fiducia nella collaborazione con un soggetto che è, per il ruolo dirigenziale che svolge, preposto a settori nevralgici della vita aziendale. La Corte di appello nelle sue minuziose ricostruzioni delle contestazioni mosse al lavoratore sembra procedere dall’assunto per cui si tratta di un ordinario licenziamento per giusta causa per la legittimità del quale si richiede la rigorosa prova della fondatezza delle contestazioni e della loro idoneità ad incrinare il rapporto fiduciario, mentre trattandosi di un Dirigente apicale i presupposti sono quelli prima evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità. In tale prospettiva nella quale in sostanza il parametro di accertamento non è stato quello dovuto si è completamente smarrita la obiettiva situazione sofferta dal datore di lavoro che ha visto la rapida e clamorosa decozione del patrimonio aziendale per la sovraesposizione debitoria della Banca Marche e di altre società controllate in sostanza per la non corretta valutazione dei crediti della Banca e della rischiosità altissima delle operazioni promosse dall’Istituto di credito, sino al punto che si era previsto un modesto attivo per il 2012 che invece si era chiuso con una perdita di 500 milioni: tale situazione notoriamente ha portato al clamoroso collasso della Banca. Si minimizza il fatto che il G. svolgeva fra l’altro il ruolo di Risk manager e che quindi era preposto proprio alla verifica della situazione di rischio in relazione ai prestiti concessi ed alla corretta valutazione della solidità della Banca. Questa situazione eccezionale ed anche le mansioni specifiche del G. non risultano idoneamente valutate in ordine alla possibile perdita di fiducia di un datore di lavoro che in poco tempo si trova ad essere protagonista di una dei casi più clamorosi di insolvenza bancaria proprio per una non corretta valutazione del rischio delle operazioni condotte e della loro solvibilità.

Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, con rinvio alla Corte di appello di Bologna che esaminerà nuovamente la “giustificatezza” del recesso alla luce dell’orientamento di questa Corte prima ricordato.

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento delle ulteriori motivi di tale ricorso e di quello incidentale che concernono le conseguenze del recesso o questioni inerenti il merito dell’accertata ingiustificatezza di questo.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo ed assorbiti gli altri ed assorbiti i motivi del ricorso incidentale, ritenuta l’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna anche per le spese.

Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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