Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14302 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 14302 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

ORDINANZA

sul

ricorso

22068-2011

per

regolamento

di

giurisidizione proposto da:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCiALE DI MATERA (R.g. n.
e

46/2008) nella causa tra:
2013
314

CHIETERA NICOLA;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI MATERA;
– resistenti non costituitisi in questa fase

Data pubblicazione: 06/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Marcello MATERA, che ha chiesto alla
Corte di Cassazione di dichiarare la giurisdizione del

giudice ordinario, con le determinazioni di legge.

R.g.n. 22068/11
Ud. 14 maggio 2013

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di pace di Matera, adito da Nicola Chietera con ricorso
avverso l’ordinanza con la quale il Comune di Matera gli aveva ingiunto il
pagamento della somma di €. 1456,65 a titolo di rivalsa di quanto dal

ritenuta operata sulla somma erogata al Chietera per cessione volontaria di
area in procedimento espropriativo, ha dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione, indicando come munito di giurisdizione il giudice tributario.
La Commissione tributaria provinciale di Matera, dinanzi alla quale la
causa è stata tempestivamente riassunta, dopo la fase cautelare (nel corso
della quale è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’Agenzia delle entrate), non condividendo la declinatoria di
giurisdizione del giudice di pace, ha sollevato d’ufficio la questione di
giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n.
69: il giudice tributario ha, in sintesi, ritenuto, sulla base della più recente
giurisprudenza di questa Corte, che le controversie tra sostituto e sostituito,
relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate
direttamente dal sostituto, sono sottratte alla giurisdizione del giudice
tributario e rientrano in quella del giudice ordinario.
2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.
Considerato in diritto

1. La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla
competenza del giudice ordinario.
2.

Costituisce ormai, infatti, orientamento consolidato della

giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte quello secondo il quale le
controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e
corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate
direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono
attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal
sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui
resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema

Comune versato, quale sostituto d’imposta, all’Agenzia delle entrate per

potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di
regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al d.lgs. n. 546
del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la
controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e
l’amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento,
avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta
contestata (Cass., Sez. un., nn. 15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010,

3. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti
vanno rimesse dinanzi al giudice ordinario competente per territorio.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
rimette le parti dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2013
Il Presidente

2064 del 2011, 19289 del 2012).

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