Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14301 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 10/01/2017, dep.08/06/2017),  n. 14301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9915/2014 proposto da:

L.W., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CASSIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PETIX,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. già BANCA INTESA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.W. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CASSIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PETIX,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

D.S.M. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO BERTUCCINI e LUIGI

SANTOMASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 664/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/10/2013 R.G.N. 1153/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PETIX;

udito l’Avvocato ALESSANDRO BERTUCCINI;

udito l’Avvocato ROSSELLA FORGIONE per delega Avvocato VALERIO

TAVORMINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso incidentale per quanto di ragione, assorbimento o rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Banca Intesa Spa, con ricorso al Tribunale di Bologna, convenne innanzi al giudice del lavoro F.A., D.S.M. e L.W., tutti ex dipendenti addetti al locale Centro Imprese, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che i tre convenuti erano solidalmente responsabili per inadempimento agli obblighi sui medesimi gravanti per una serie di operazioni bancarie poste in essere in favore dell’imprenditore M.G. e di società allo stesso riconducibili; la Banca chiese la condanna dei predetti al risarcimento del danno subito quantificato in Euro 159.700.000,00 ovvero nella diversa somma risultante in causa, anche in via equitativa.

Instaurato il contraddittorio, si costituirono i convenuti contestando la domanda e l’adito Tribunale respinse integralmente il ricorso, liquidando le spese a carico della società soccombente.

In via principale la società ha impugnato detta pronuncia innanzi alla Corte distrettuale, chiedendone l’integrale riforma. Hanno resistito i lavoratori e L. e D.S. hanno spiegato altresì appello incidentale, contestando la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado. Nel corso del giudizio l’altro contraddittore F. ha conciliato la lite.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2013, ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento dei proposti appelli incidentali, ha condannato la Banca alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado in Euro 40.000,00 in favore di ciascuno degli appellanti incidentali; ha altresì liquidato le spese del secondo grado in favore di ciascuna di dette parti quantificate in Euro 50.000,00, oltre accessori.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale L.W. con due motivi. Ha resistito con controricorso Intesa San Paolo Spa, formulando impugnazione incidentale affidata a quattro motivi. D.S.M., ha depositato altresì controricorso avverso l’impugnazione della Banca e, “solo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 332 c.p.c.”, contro il L.. Quest’ultimo ha resistito al ricorso incidentale della società.

La Banca ed il L. hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità della “procura alle liti” conferita da Maurizio D.S. all’Avv. Davide Cesana con atto depositato all’udienza pubblica, sottoscritto dalla parte e dai difensori.

Secondo l’insegnamento di questa Corte nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v. Cass. SS.UU. 13537 del 2006; conformi: Cass. n. 23816 del 2010; Cass. n. 9462 del 2013).

Nella specie non è neanche applicabile l’inciso introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), dell’art. 83 c.p.c., comma 3, secondo il quale “la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine… della memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”. Infatti la disposizione, ai sensi della medesima L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, opera per i giudizi instaurati in primo grado prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 7241 del 2010; Cass. n. 17604 del 2010).

Detta nullità non coinvolge l’Avv. Alessandro Bertuccini, pur indicato nella medesima procura, in quanto lo stesso risulta dotato di specifico mandato sottoscritto a margine del controricorso.

2. Poichè entrambi i motivi del ricorso principale del L. censurano la sentenza della Corte bolognese esclusivamente nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di merito, deve essere esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale della società, in considerazione della sua valenza pregiudiziale.

2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza o del procedimento in quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata da Intesa Sanpaolo Spa “in relazione agli assegni versati sui conti correnti di alcune società riconducibili al M., di cui era stato illegittimamente anticipato il relativo importo, tornati insoluti”.

Si deduce in via principale violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata dalla Banca in primo grado in relazione alle predette operazioni di anticipazione e ciò nonostante fosse stata investita attraverso motivo di gravame.

La società poi, nell’ipotesi che la Corte adita ravvisi una pronuncia implicita sulla domanda in questione, eccepisce che tale pronuncia implicita “sarebbe viziata da error in procedendo per violazione dell’art. 414 c.p.c. n. 4 e art. 112 c.p.c.”, formalmente denunciata in via subordinata.

Il motivo – nella sua articolazione proposta in via principale – risulta inosservante del canone di “specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (sulla codificazione del principio di autosufficienza v. Cass. n. 7455 del 2013), avendo parte ricorrente omesso di indicare adeguatamente nel corpo di esso i contenuti degli atti processuali nella specie ricorso introduttivo ed appello – su cui radica la doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Nè può soccorrere alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, con la possibilità di accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Invero le Sezioni unite della Corte hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012). Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9888 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 17049 del 2015; Cass. 26900 del 2014; Cass. n. 22544 del 2014; Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a meri stralci o generici rinvii (da ultimo Cass. n. 17252 del 2016).

Così è stato argomentato che, pure in tali casi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 18 del 2015; Cass. n. 18037 del 2014, con la giurisprudenza ivi citata). Il principio ha trovato dunque applicazione nella sua rigorosa estensione nel caso di nullità dell’atto introduttivo di un giudizio di lavoro (Cass. n. 896 del 2014; Cass. n. 2886 del 2014), di operatività del principio di non contestazione (Cass. n. 301 del 2014), di motivi d’appello (Cass. n. 2143 del 2015; Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 86 del 2012), di violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8008 del 2014), anche ove si eccepisca la mancata pronuncia su motivi di gravame (Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 26155 del 2014).

In particolare questa Corte ha affermato che, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 4220 del 2012; Cass. n. 1435 del 2013; Cass. n. 8569 del 2013; Cass. n. 15367 del 2014).

Orbene, ciò posto, il motivo in esame risulta formulato in violazione degli orientamenti di legittimità innanzi richiamati: infatti parte ricorrente si limita a riportare degli atti processuali rilevanti (ricorso introduttivo ed appello) una sintesi rielaborata nell’ambito dello svolgimento del processo e poi, nel corpo del motivo stesso, scarni passaggi testuali ovvero meri rinvii alle pagine di detti atti o ad innumerevoli documenti di cui talvolta non viene riportato neanche il contenuto, sì da rendere impossibile a questa Corte di verificare, sulla base di tali inadeguate indicazioni, la sussistenza del denunciato vizio di omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

La rilevata inammissibilità travolge anche la denuncia formulata in via subordinata da parte ricorrente, circa la violazione dell’art. 414 c.p.c., ed ancora dell’art. 112 c.p.c., in quanto la richiesta si fonda sul presupposto che questa Corte ravvisi “una pronuncia implicita sulla domanda in questione”, presupposto in questa caso non verificatosi per la pregiudiziale preclusione determinata dall’inammissibilità della doglianza principale.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte di Appello “rigettato la domanda risarcitoria per la concessione di affidamenti irregolari ed illegittimi, per asserita mancanza in atti di allegazione specifica in ordine alla quantificazione dei danni subiti in relazione a dette operazioni”, in violazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 276 c.p.c., comma 2, art. 279 c.p.c., comma 2, n. 2, ai sensi del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Si censura quella parte della sentenza impugnata con cui è stata respinta la domanda risarcitoria della Banca “anche in ordine agli inadempimenti attribuiti al D.S. ed al L. in ordine alle quattro distinte operazioni meglio sintetizzate sotto la voce concessione affidamenti irregolari ed illegittimi, talvolta a fronte di attività sottostanti palesemente inesistenti, senza garanzie e, comunque, con garanzie inadeguate” (cfr. pag. 21 della sentenza della Corte bolognese, in relazione alle operazioni indicate alle pagg. 4 e 5 della stessa sentenza).

Si deduce che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la quantificazione monetaria del danno conseguente a ciascuna operazione configurasse un fatto costitutivo della pretesa della Banca e che la sua supposta mancanza giustificasse il rigetto della domanda. Si sostiene invece che “se veramente vi fosse stata mancanza di elementi indispensabili per individuare la pretesa della Banca, ciò non avrebbe potuto che comportare nullità o comunque inammissibilità della domanda e, quindi… suo rigetto in rito e non in merito”. Si afferma in ogni caso che “la quantificazione del danno c’era”.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte bolognese ha respinto la domanda risarcitoria della società “alla luce della osservazione che nel pure articolato appello principale non si rinviene una allegazione, sia pure sintetica ma sufficientemente chiara, in ordine ai danni subiti (asseritamente) dalla Banca appellante principale a fronte delle quattro distinte operazioni sopra indicate”.

Ha poi comunque affermato che “nè in atti, ulteriormente e conseguentemente, si rinviene una prova della esistenza di tali danni specificamente riconducibili a tali operazioni, e ciò neppure dalla pure articolata relazione peritale in atti”.

Ciò posto, parte ricorrente erra in diritto nel non riconoscere che l’omessa specificazione degli elementi di fatto e di diritto tale da rendere nulla la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, perchè priva dei requisiti minimi necessari al raggiungimento dello scopo processuale, è cosa ben diversa dalla mancanza in essa della compiuta allegazione di uno degli elementi costitutivi che la possano rendere accoglibile nel merito; vuole dirsi che una cosa è l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall’art. 414 c.p.c., n. 4, la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, altro è, invece, un ricorso che, definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda e perchè, non contenga l’allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue una pronuncia di rigetto nel merito.

Tale è il caso della individuazione dei danni in correlazione causale con il dedotto inadempimento, posto che, per principio generale, non ogni inadempimento genera necessariamente un danno.

Non può infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (per tutte Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006, anche con riferimento a Corte Costituzionale n. 372 del 1994).

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (in termini, v. Cass. n. 691 del 2012; conf. Cass. n. 10361 del 2008; Cass. 22682 del 2007; da ultimo v. Cass. n. 12143 del 2016).

Tale è l’autonomia giuridica e concettuale tra inadempimento e conseguenze dannose del medesimo che questa Corte ha di recente affermato che, nel caso in cui sia proposta domanda di risarcimento danni, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può – in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” – invertire l’ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall’art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l’accertamento sulla sussistenza dell’inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l’attore (Cass. n. 17214 del 2016).

Quanto all’assunto della ricorrente incidentale secondo cui una tale allegazione vi era, appare evidente che ciò attiene all’interpretazione della domanda e dei suoi confini che è competenza del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005), non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che nella specie il motivo in scrutinio incorre negli stessi difetti di sufficienza e specificità circa il contenuto rilevante degli atti processuali, già registrati con riferimento al motivo che precede.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e del principio di “non contestazione”. Si censura come apparente la motivazione della Corte territoriale secondo cui “mancherebbe in atti la prova della esistenza dei danni”, atteso che – secondo parte ricorrente – il fatto che i finanziamenti di cui si discute non sarebbero stati rimborsati costituirebbe fatto non contestato dai convenuti.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, identificato nella “mancata restituzione degli importi erogati dalla Banca con i finanziamenti illegittimi ed irregolari concessi dai resistenti”.

I motivi, da valutarsi congiuntamente perchè attengono a pretesi vizi della motivazione della sentenza impugnata, vanno respinti perchè attengono ad una quaestio facti – l’esistenza o meno dei danni lamentati – e travalicano i limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Poichè i motivi in esame risultano irrispettosi di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento sulla ricostruzione della vicenda storica rispetto a quello espresso dai giudici del merito, gli stessi vanno disattesi.

Quanto alla denunciata “apparenza” della motivazione, questa Corte ha precisato che di essa può parlarsi, così come di “motivazione perplessa e incomprensibile”, laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che, secondo questo Collegio, non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere le domande risarcitorie della società.

Per altro verso i mezzi di gravame in esame sono comunque inammissibili atteso che, una volta che sia stata respinta la censura relativa al difetto di allegazione dei danni, vi è una ragione di per sè già sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, perchè non può costituire oggetto di prova ciò che non si sia ritualmente e preventivamente allegato in iure, sicchè la questione circa la prova della sussistenza dei danni resta priva di decisività ai fini della cassazione invocata.

3. Disatteso il ricorso incidentale, può essere esaminato il ricorso principale del L. con il quale si contesta la liquidazione delle spese giudiziali effettuata dalla Corte bolognese in misura – a dire del ricorrente eccessivamente esigua.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 11, commi 1 e 9 e art. 4, commi 2 e 3, nonchè dell’art. 2233 c.c..

Si sostiene che, in assenza – nel predetto decreto ministeriale – di scaglioni di valori della causa eccedenti il milione e mezzo di Euro, occorreva partire dallo scaglione precedente previsto per le cause avanti al tribunale ed aumentare il compenso stesso tenendo conto della natura e della complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate e tenere altresì conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Si rileva che la Corte territoriale, pur partendo dall’applicazione dei parametri massimi per le varie fasi dello scaglione da Euro 500.000 ad Euro 1.500.000, giungendo ad una somma di Euro 34.560,00, aveva incrementato la liquidazione per le spese di primo grado solo di Euro 5.440,00. Secondo parte ricorrente invece avrebbe dovuto o applicare delle percentuali incrementali su ogni aumento di valore oppure utilizzare eventualmente altro criterio che tenesse veramente conto dell’ingente valore della controversia, ma sempre motivando il suo ragionamento logico o quanto meno ancorandolo “all’idea di progressione, anche se non rigida, comunque insita nel D.M. n. 140 del 2012”. Altrettanto avrebbe dovuto fare la Corte territoriale nella liquidazione delle spese di secondo grado.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Si eccepisce che la liquidazione delle spese operata dalla Corte bolognese sarebbe totalmente immotivata e palesemente contraria ad un giusto compenso da riconoscere al professionista.

3.2. Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.

Si controverte della determinazione delle spese giudiziali effettuata dalla Corte di Appello, con la sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2013, “tenendo conto di quanto previsto dal D.M. n. 140 del 2012”, liquidando in favore del L. Euro 40.000,00, oltre accessori, per il primo gradoied Euro 50.000,00, oltre accessori, per il secondo grado.

In materia di liquidazione delle spese giudiziali questa Corte ha statuito che, a mente del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7, in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso nel decreto e nelle tabelle allegate sono vincolanti per la liquidazione stessa e che, comunque, ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo (Cass. n. 18167 del 2015, la quale ha pure aggiunto che “che nessuna norma del D.M. n. 140 del 2012, impone al Giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria”).

Il principio è stato ribadito anche con riferimento al successivo D.M. n. 55 del 2014, per cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2836 del 2017; v. anche Cass. n. 21205 del 2016, secondo la quale anche l’aumento di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 8, comma 4, “è senza dubbio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito”).

Pertanto, anche successivamente all’abrogazione delle tariffe professionali ed all’introduzione di nuovi parametri stabiliti con decreto ministeriale, è stato riaffermato l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 21205 del 2016).

Così questa Corte ha già dichiarato inammissibili motivi di ricorso per cassazione in cui si lamentava – come nella specie – che le prestazioni professionali del difensore non erano state adeguatamente valutate, censurando un’applicazione non motivata dei risultati conseguiti, e si è ribadito che la doglianza di “liquidazione insufficiente” deduce una censura incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. n. 20289 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò posto, poichè il ricorrente non denuncia efficacemente che la Corte di Appello abbia proceduto ad una liquidazione inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 140 del 2012, il quale, per le controversie il cui valore supera Euro 1.500.000,00, prevede solo che il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’art. 4, commi da 2 a 5 (D.M. n. 140 del 2012, art. 11, comma 9), sicchè la determinazione dell’ammontare in tale ambito resta esercizio di un potere discrezionale, rispetto al quale non può invocarsi un sindacato di legittimità per inadeguatezza della liquidazione, il ricorso principale del L. non merita accoglimento.

Per completezza si rileva altresì che detto ricorrente, solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., ha richiesto la cassazione della sentenza impugnata perchè la Corte bolognese avrebbe errato a liquidare le spese del primo grado di giudizio sulla base del D.M. n. 140 del 2012, mentre avrebbe dovuto applicare le precedenti tariffe professionali.

All’evidenza si tratta di questione nuova, in quanto non specificamente articolata con i motivi del ricorso principale, in cui tale argomento non risulta in alcun modo sviluppato, facendosi riferimento a tutt’altre violazioni e, anzi, addirittura prospettando alle pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione una liquidazione delle spese del primo grado espressamente fondata sul D.M. n. 140 del 2012, poi ripudiato.

Nell’ambito di un giudizio di legittimità a critica vincolata i cui confini sono strettamente delimitati dall’atto introduttivo ed alle doglianze in esso specificamente contenute, non solo quanto alle conclusioni ivi formulate, ma anche avuto riguardo alle ragioni che le fondano, l’istanza avanzata nella memoria ex art. 378 c.p.c., è manifestamente inammissibile.

Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 11097 del 2006; tra le ultime v. Cass. ord. n. 3471 del 2016).

4. Pertanto entrambi i ricorsi riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.) vanno respinti, con compensazione integrale delle spese della presente fase di giudizio in considerazione della reciproca soccombenza delle parti che hanno proposto i medesimi (art. 92 c.p.c., comma 2). La società va invece condannata a rifondere le spese sostenute dal D.S. liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. SS.UU. n. 17045 del 2012; Cass. n. 2748 del 2016), tenuto conto dell’art. 6 di detto decreto trattandosi di causa di valore superiore ad Euro 520.000,00.

Occorre dare atto della sussistenza – per entrambe le parti ricorrenti – dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando le spese tra Intesa Sanpaolo Spa e L.W. e condannando Intesa Sanpaolo Spa al pagamento delle spese in favore di D.S.M. liquidate in complessivi Euro 40.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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