Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1430 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1430 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 9830-2013 proposto da:
FERRARA SILVIO(FRRSLV41P24G611X) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO (80185690585) QUESTURA di
ROMA;

intimati

avverso l’ordinanza n. 5253/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 21/11/2012, depositata 1’01/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22~13 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO

Data pubblicazione: 23/01/2014

Che nella relazione presentata ai sensi dell’art. 380 bis

,

legge quanto segue:
«1. — Con ordinanza 1° marzo 2013, n. 5253, questa Corte ha
accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Yanhui Liu, difesa dall’avv.
Silvio Ferrara, condannando l’amministrazione intimata al pagamento

ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
L’avv. Ferrara ha proposto istanza di correzione di errore
materiale dell’ordinanza nella parte in cui ha omesso di provvedere
sulla sua istanza di distrazione delle spese processuali.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
2. — Il ricorso, ammissibile (cfr. Cass. Sez. Un. 16037/2010), è
altresì fondato, trovando la lamentata omissione riscontro in atti.»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
di cui sopra e dunque va disposta la richiesta correzione;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali del
procedimento di correzione;
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione della propria ordinanza indicata
in motivazione nel senso che le spese processuali liquidate in favore
della ricorrente sono distratte in favore del suo difensore antistatario
avv. Silvio Ferrara.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2 13
Il Pr

nte

delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.300,00 per onorari

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