Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1430 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la decisione n. 227/5/06 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa in data 11 luglio 2006, depositata il 12

luglio 2006, R.G. 1421/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. rilevato che in data 20 luglio 2010 e’ stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente G.F., della cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno di imposta 1988. Il ricorrente eccepiva la nullita’ della cartella per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60;

2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, rilevando la mancata prova della notifica dell’accertamento induttivo, e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 15, comma 1, lett. c, e comma 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, b) violazione di legge per erronea applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 137, 139 e 156 c.p.c.;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato alla stregua della stessa giurisprudenza citata dalla C.T.R. nella sua motivazione (Cass. Civ. 6051/1997, Comm. Trib. centr. n. 256/1995);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto nella specie la notifica dell’avviso di accertamento deve presumersi avvenuta presso il luogo di residenza del contribuente (coincidente con il suo domicilio fiscale) dove la copia notificata dell’avviso di accertamento e’ stata presa in consegna dalla moglie accomunata con il marito dallo stesso domicilio fiscale.

Ritiene infatti la giurisprudenza (e specificamente Cassazione civile sez. 1^, n. 6051 del 5 luglio 1997) che l’avviso di accertamento deve essere notificato nel domicilio fiscale del contribuente; pertanto, nella ipotesi di notifica mediante consegna di copia ad un familiare capace, che si dichiari convivente, senza menzionare espressamente nella relata il luogo della notifica, si deve presumere che la consegna sia avvenuta nel luogo indicato nell’atto;

conseguentemente puo’ essere dichiarata la nullita’ della notifica solo se il destinatario dell’atto stesso, che assuma di non averlo ricevuto, dimostri che la presenza del familiare nel luogo summenzionato era del tutto occasionale e momentanea;

il ricorso deve essere conseguentemente accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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