Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1430 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1430 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14502/2013 R.G. proposto da
C.O.F. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Marco Veronese, e
ONORANZE FUNEBRI RONDO’ DI ZAFFARANO PIERO MAURIZIO, in persona
del legale rappresentante p.t. Piero Maurizio Zaffarano, rappresentate e difese dall’Avv. Roberto Scisca, con domicilio eletto in Roma, via Badia di Cava, n. 62, presso lo studio dell’Avv. Paolo Arcangeli;
– ricorrente contro
IMPRESA SAN SIRO AMERICAN FUNERAL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Alcide Cerato, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Leo,
con domicilio eletto in Roma, viale Cortina d’Ampezzo, n. 186;
– controricorrente e ricorrente incidentale e
ISTITUTO LOMBARDO DI TANATOPRASSI S.R.L. in liquidazione, LOMBARDA
E FORONI AGENZIA POMPE FUNEBRI S.R.L. e CENTRO SERVIZI S.R.L.;

Data pubblicazione: 19/01/2018

- intimate

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, Sezione specializzata in
materia d’impresa, n. 710/13 depositata il 12 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2017 dal

FATTI DI CAUSA
1. La C.O.F. S.r.l. e la Onoranze Funebri Rondò di Zaffarano Piero Maurizio convennero in giudizio l’Impresa San Siro American Funeral S.r.l., l’Istituto Lombardo di Tanatoprassi S.r.l., la Lombarda e Foroni Agenzia Pompe Funebri S.r.l. e la Centro Servizi S.r.l., per sentirle condannare al risarcimento dei danni da loro subìti in conseguenza di atti di concorrenza sleale
posti in essere dalle predette società, e consistenti nell’accaparramento di
servizi funebri presso alcune strutture ospedaliere e cliniche private site nella Provincia di Milano, attraverso l’attività di promozione svolta dall’ILT in
qualità di affidataria della gestione delle camere mortuarie.
Si costituirono le convenute, e resistettero alla domanda, chiedendo in
via riconvenzionale la condanna delle attrici al risarcimento del danno alla
immagine da loro subìto a causa della divulgazione, in occasione di una conferenza stampa, di un provvedimento cautelare emesso nei loro confronti
nell’ambito di un procedimento svoltosi prima dell’instaurazione del giudizio
di merito, nonostante la rinunzia delle attrici alla pubblicazione di tale provvedimento, contestuale alla rinunzia di esse convenute alla proposizione del
reclamo.
1.1. Con sentenza del 21 febbraio 2011, il Tribunale di Monza accertò
l’avvenuto compimento degli atti di concorrenza sleale a decorrere dal mese
di gennaio 2006, ma rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta
dalle attrici e la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute.
2. L’impugnazione proposta dalla COF e dalla Rondò è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 12 febbraio
2013 ha accertato l’avvenuto compimento degli atti di concorrenza sleale a
decorrere dal 1999, confermando il rigetto della domandd di riboí cimento

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Consigliere Guido Mercolino.

dei danni, rigettando l’appello incidentale proposto dall’Impresa San Siro, e
dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che la rinunzia delle attrici ad un ricorso cautelare proposto in corso di causa avesse
comportato anche la rinunzia all’acquisizione dei documenti prodotti, osservando che tale dichiarazione si riferiva all’acquisizione di copie autentiche

amministratori delle società convenute, le cui copie fotostatiche dovevano
ritenersi ritualmente acquisite, non essendone stata tempestivamente contestata la conformità agli originali, ed aggiungendo che la permanenza delle
stesse nel fascicolo del giudizio di merito confermava la volontà delle attrici
di avvalersene. Ha confermato inoltre la possibilità di avvalersi nel giudizio
civile delle prove assunte in sede penale e della sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli amministratori delle società
convenute, procedendo al diretto esame delle stesse per desumerne elementi di valutazione. Ha infine riconosciuto la valenza meramente indiziaria
dei documenti prodotti in un altro procedimento cautelare svoltosi in corso
di causa e dichiarato estinto per rinunzia a seguito della prestazione di una
fideiussione da parte delle convenute, affermando invece che gli atti dell’istruttoria penale, se compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, costituivano piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale che li
aveva formati e dei fatti avvenuti in sua presenza.
La Corte ha poi confermato l’avvenuta commissione di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., osservando che per il periodo
successivo al 2006 il compimento degli stessi emergeva incontrovertibilmente, oltre che dagli atti dei procedimenti cautelari e del procedimento
penale, dalla documentazione acquisita, che confermava la sussistenza delle
gravi condotte evidenziate dal Giudice penale nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Ha ritenuto irrilevante, a tal fine, la perdita di
una quota di mercato subìta dalle convenute in epoca successiva, avendo le
stesse dovuto tenere un profilo più basso a seguito del giudizio promosso
nei loro confronti, nonché ricorrere ad artifizi per far apparire inferiore a
quello reale il numero dei servizi da loro effettuati. Premesso che era stato

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dei documenti relativi al procedimento penale svoltosi nei confronti degli

confermato il ruolo ausiliario rivestito dall’ILT nella commissione degli atti
anticoncorrenziali, ha rilevato che, come emerso dagl’interrogatori resi in
sede penale, tali atti avevano avuto inizio ben prima dell’ingresso della predetta società nelle camere mortuarie, ovverosia dal 1998/1999, mediante la
collusione tra le imprese di onoranze funebri ed il personale degli ospedali.
La Corte ha ritenuto invece non provato il danno lamentato dalle attrici,

to i calcoli allegati dalla COF e dalla Rondò non costituivano un valido parametro di riferimento, perché basati in parte su considerazioni apodittiche, in
parte su schemi logici agevolmente confutabili. Ha aggiunto che la c.t.u. disposta dal Giudice di primo grado era risultata infruttuosa, a causa della
mancata produzione dei necessari documenti contabili da parte delle attrici,
escludendo anche l’utilità di un’eventuale rinnovazione, in considerazione
della correttezza del metodo di analisi e di ricerca adottato.
La Corte ha confermato infine l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno all’immagine proposta dalle convenute, rilevando che l’accordo raggiunto nel corso del giudizio di primo grado, con cui le attrici avevano rinunciato alla pubblicazione del provvedimento cautelare ottenuto nei
confronti delle controparti, non si estendeva alla divulgazione di notizie sulla
vicenda giudiziaria e sul provvedimento cautelare.
3. Avverso la predetta sentenza la COF e la Rondò hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.
L’Impresa San Siro ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, anch’esso illustrato con memoria. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Prioritario, rispetto all’esame del ricorso principale, è quello del ricorso incidentale, con cui l’Impresa San Siro denuncia la violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata, per aver ritenuto
raggiunta la prova degli atti di concorrenza sleale sulla base degl’interrogatori resi in sede penale, della sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., degli atti dei procedimenti cautelari e delle deposizioni rese

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escludendo anche la possibilità di una liquidazione in via equitativa, in quan-

dai testi escussi in primo grado.
Sostiene infatti la controricorrente che gli atti del procedimento penale,
allegati al secondo ricorso cautelare proposto in corso di causa, non sono
mai stati formalmente acquisiti al giudizio di merito, nonostante l’intervenuta rinuncia al procedimento cautelare, e dovevano comunque considerarsi
tardivamente prodotti, essendo all’epoca ormai decorsi i termini di cui allo

in termini. La sentenza di patteggiamento, oltre a non spiegare efficacia nei
giudizi civili ed amministrativi, era stata emessa nei confronti degli amministratori delle altre società, in un giudizio al quale essa controricorrente non
aveva partecipato, mentre gl’interrogatori dei predetti amministratori avevano valore di meri indizi, ai quali la Corte di merito ha immotivatamente
riconosciuto caratteri di gravità, precisione e concordanza. Nell’attribuire valenza probatoria ai documenti allegati al primo ricorso cautelare, la sentenza
impugnata non solo non ha tenuto conto della loro inutilizzabilità, in conseguenza della mancata produzione nel giudizio di merito, ma non si è neppure fatta carico di argomentare in senso contrario alla decisione di rigetto
dell’istanza cautelare, fondata proprio sull’insufficienza dei documenti prodotti. Le testimonianze assunte in primo grado non costituivano infine prova
sufficiente della condotta anticoncorrenziale per il periodo successivo al
2006, avuto riguardo al numero dei testimoni ed alla valenza probatoria delle loro deposizioni.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Ai fini dell’accertamento della condotta anticoncorrenziale, la sentenza
impugnata ha fatto riferimento a una pluralità di elementi, comprendenti
non solo gli atti del procedimento penale ed i documenti prodotti nei procedimenti cautelari, ma anche gli adempimenti istruttori compiuti in primo
grado, in particolare le deposizioni rese dai testimoni e l’ulteriore documentazione richiamata dalla sentenza di primo grado, la cui valutazione globale
ha indotto la Corte distrettuale a ritenere provato l’accaparramento della
clientela, posto in essere dalle società appellate dapprima attraverso la collusione con il personale ospedaliero ed in seguito attraverso la gestione diretta delle camere mortuarie da parte dell’ILT. In quanto inerente alla rico-

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art. 183 cod. proc. civ. e non essendo stata proposta istanza di rimessione

struzione dei fatti, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, il predetto
apprezzamento è censurabile in sede di legittimità soltanto ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella specie neppure espressamente menzionato, essendosi la controricorrente limitata a richiamare i nn. 3 e
4 della medesima disposizione, accomunando ai vizi di nullità della sentenza
impugnata ed ultrapetizione censure riguardanti la valutazione dei mezzi di

Nella parte riflettente l’erronea attribuzione di valore probatorio alle deposizioni dei testi ed agli elementi risultanti dai documenti acquisiti, le predette doglianze non possono d’altronde trovare ingresso in questa sede, risolvendosi nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dei fatti, non
consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il
merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica
della decisione impugnata, nonchè la coerenza logica della stessa, nei limiti
in cui quest’ultima è ancora censurabile in sede di legittimità, ai sensi dello
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione
temporis alla fattispecie in esame, risultante dalle modifiche introdotte dal
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134: tale disposizione, circoscrivendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 n. 4 cod. proc.
civ., esclude infatti la possibilità di estendere l’ambito di applicabilità dello
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. al di fuori delle ipotesi, nella
specie non ricorrenti, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto
materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento,
ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da
non permettere d’individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del
decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della
sentenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054;
Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21257).
Nella parte concernente l’irrituale acquisizione della sentenza penale, in
quanto emessa in un giudizio al quale la controricorrente non aveva partecipato, e dei documenti relativi al procedimento cautelare estintosi per rinun-

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prova.

zia, in quanto inefficaci e comunque tardivamente prodotti, le censure risultano invece prive di specificità, non essendo accompagnate dall’indicazione
di quali, tra gli elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata,
siano stati desunti dai predetti atti e della misura in cui la valutazione degli
stessi abbia inciso sulla decisione adottata, con la conseguenza che risulta
impossibile qualsiasi verifica in ordine alla portata determinante della loro

te che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza
per un vizio di attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha infatti l’onere di indicare il concreto pregiudizio che ne è derivato, dal momento che l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria,
ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè, nel
rispetto dell’interesse ad agire e dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, l’annullamento della sentenza impugnata si
rende necessario soltanto se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente
possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (cfr.
Cass., Sez. V, 18/12/2014, n. 26831; Cass., Sez. III, 12/12/2014, n.
26157; Cass., Sez. lav., 19/03/2014, n. 6330).
2. Con il primo motivo del ricorso principale, la COF e la Rondò denunciano la nullità della sentenza impugnata e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non
provato il danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale e per averne
negato la liquidazione in via equitativa. Premesso infatti di aver individuato,
quale parametro di riferimento, l’utile netto tratto da ogni singolo servizio
funebre effettuato, quantificato in Euro 1.000,00 e non contestato, nonché il
numero di servizi sottratti dalle convenute, affermano che a tal fine si sarebbe potuto tenere conto anche delle somme da queste ultime corrisposte
per l’attività di promozione svolta in loro favore dagl’infermieri di turno
presso le camere mortuarie. Aggiungono che, nel porre a loro carico le conseguenze della mancata acquisizione della necessaria documentazione contabile, la Corte di merito non ha tenuto conto dell’esito negativo dell’ordinanza a tal fine emessa nei confronti delle strutture sanitarie e della falsificazione dei registri delle camere mortuarie emersa nel corso del procedi-

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utilizzazione ed agli effetti concretamente prodotti dai vizi lamentati. La par-

mento penale, delle ammissioni compiute dalla difesa dell’Impresa San Siro
in comparsa conclusionale e del ruolo svolto dall’ILT nella realizzazione della
condotta anticoncorrenziale. Precisano infine di avere puntualmente consegnato la documentazione richiesta dal c.t.u., rilevando che, nell’individuare
il gruppo d’imprese autrici dell’illecito, quest’ultimo ha omesso d’includervi
anche la Terenzio Pompe Funebri S.r.l., la Centro Servizi Drago S.r.l. e la

3. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 1226 cod. civ. e la nullità della sentenza impugnata
per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, osservando che, nel
negare la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno, la
sentenza impugnata da un lato è caduta in contraddizione, avendo precedentemente accertato la durata novennale della condotta illecita, dall’altro
ha omesso di tener conto dell’accertata difficoltà di fornirne la prova, della
disponibilità di elementi idonei a consentirne la quantificazione e della possibilità di ricorrere ad elementi presuntivi.
4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti
profili diversi della medesima questione, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
L’esclusione della possibilità di procedere alla liquidazione equitativa del
danno trova infatti conforto nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale conferito al giudice
dall’art. 1226 cod. civ. presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare: grava pertanto sulla parte interessata l’onere di provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento,
ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni altro elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere in questione, avente la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione
del danno (cfr. Cass., Sez. III, 17/10/2016, n. 20889; 8/01/2016, n. 127;
Cass., Sez. II, 11/07/2007, n. 15585). Tale principio, costantemente ribadi-

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Cattolica S.r.l.

to da questa Corte, trova applicazione anche in materia di concorrenza sleale, il cui accertamento, sulla base della condotta materialmente posta in essere dall’imprenditore, comporta, ai sensi dell’art. 2600 cod. civ., una presunzione di colpa che pone a carico dell’autore l’onere di dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo, ai fini dell’esclusione della sua responsabilità,
ma non dispensa il danneggiato da quello di provare il pregiudizio subìto:

diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza,
necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da
fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione
(cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2015, n. 25921; 26/03/2009, n. 7306).
Il ricorso al predetto criterio nella specie è stato negato in virtù del
mancato adempimento dell’onere probatorio incombente alle attrici, le cui
allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria, fondate sul raffronto tra il
volume dei servizi funebri ordinariamente prestati presso le strutture ospedaliere e quelli resi nel periodo in questione e sul calcolo dell’utile netto unitario di tali prestazioni, sono state ritenute dalla Corte di merito inidonee a
consentire di risalire alla conoscenza del danno ed alla determinazione della
sua entità sulla base di fatti noti ed oggettivamente verificabili, risolvendosi
in mere illazioni di ordine logico-economico non ancorate a dati concreti. Nel
contestare la predetta valutazione, le ricorrenti insistono sul valore indiziario
degli elementi forniti, senza considerare che l’apprezzamento della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalla legge
ai fini della valorizzazione di elementi di fatto come fonti di presunzione si
traduce in un’indagine di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito,
ed incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, risulti congruamente motivata sotto il profilo logico, nonché immune da vizi di diritto
e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass.,
Sez. VI, 5/05/2017, n. 10973; Cass., Sez. I, 5/07/2007, n. 15219; Cass.,
Sez. III, 8/03/2007, n. 5332).
5. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata

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quest’ultimo, infatti, non può considerarsi in re ipsa, ma, quale conseguenza

per inidoneità della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, senza tener conto dell’integrale accoglimento della domanda di accertamento della concorrenza sleale e del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all’immagine.

In tema di spese processuali, la reciproca soccombenza, richiesta dallo
art. 92 cod. proc. civ. ai fini della compensazione totale o parziale, dev’essere infatti ravvisata sia nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto se quest’ultima sia
stata articolata in un unico capo, e la parzialità abbia riguardato la misura
meramente quantitativa del suo accoglimento, quanto se sia stata articolata
in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. Cass., Sez. III,
22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. VI, 23/09/2013, n. 21684; Cass., Sez.
III, 21/10/2009, n. 22381).
Alla stregua di tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in
cui, nonostante l’integrale rigetto della domanda di risarcimento dei danni
proposta in via riconvenzionale dalle convenute, ha ritenuto sussistente la
reciproca soccombenza, in ragione dell’accoglimento meramente parziale di
quella proposta dalle attrici: in quanto preordinato alla condanna delle convenute al risarcimento dei danni, l’accertamento degli atti di concorrenza
sleale, già cessati al momento dell’instaurazione del giudizio, si è d’altronde
tradotto in una mera declaratoria di responsabilità, cui non hanno fatto seguito concrete conseguenze, per effetto della mancata dimostrazione del
danno, con la conseguenza che, all’esito del giudizio, la pretesa azionata è
risultata notevolmente ridimensionata.
6. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale
va dichiarato inammissibile.
La reciproca soccombenza giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. La mancata costi-

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5.1. Il motivo è inammissibile.

tuzione delle altre intimate esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con le stesse.

P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa integralmente le spese processuali.

115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il
ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 11/07/2017

Il Funzionario Giud ziuio
Dott.ssa Fabrizio B.WJ NE

Il Presidente

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.

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