Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 143 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 08/01/2021), n.143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 269-2020 proposto da:

B.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA LISO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA

VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1619/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/07/2019, R.G.N. 312/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– B.O. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari depositata il 18 luglio 2019, di reiezione dell’impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario della (OMISSIS) e di aver dovuto abbandonare il proprio Paese per il timore di essere giudicato e condannato per un fatto non commesso da lui ma dal proprio fratello malato di mente, cui imputava di aver appiccato il fuoco ad una abitazione vicina, provocando la morte di quella che indicava prima come una bambina e poi come un bambino;

– il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7 e 8;

– con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. G e h) e art. 14;

– con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 8;

– con il quarto motivo si deduce motivazione apparente in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

– con il quinto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3;

– il secondo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto;

– parte ricorrente ha dedotto, con riferimento alla vicenda di natura privata occorsagli, che le punizioni previste per l’incendio appiccato dal fratello malato rappresentano una grave lesione della dignità e della personalità a nulla valendo che la minaccia possa provenire da privati nel caso in cui come nella specie, le minacce provenissero dalle stesse autorità pubbliche o da organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente di esso e che non forniscono alcuna adeguata protezione, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione del Paese e, conseguentemente, sulla inutilità di una richiesta di protezione delle autorità locali;

– sul punto, questa Corte ha più volte affermato che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (ex plurimis, Cass. n. 13959 del 06/07/2020; Cass. n. 26823 del 21/10/2019; Cass. n. 23604 del 09/10/2017; Cass. n. 16356 del 03/07/2017; Cass. n. 15192 del 20/07/2015);

– sul punto è assolutamente difettata qualsiasi indagine da parte della Corte di merito che, invece, ha affrontato aspetti del tutto irrilevanti;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il secondo motivo deve essere accolto restando gli altri assorbiti, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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