Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 143 del 07/01/2013
Civile Sent. Sez. U Num. 143 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 15532 2011 proposto da:
–
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
2012
582
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 111, presso lo studio
dell’avvocato PONTONE MICHELE, che lo rappresenta e
Data pubblicazione: 07/01/2013
difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
IPPOLITI MARZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio degli
rappresentano e difendono, per delega a margine del
controricorso;
–
con troricorrente
–
avverso la sentenza n. 2397/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
uditi gli avvocati Michele PONTONE, Giorgio PIRANI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
avvocati PIRANI GIORGIO, PARASCANDOLO SILVIA, che la
RG 15532-11
La Corte di Appello di Roma,pronunciando
sull’impugnazione proposta
dall’ISPEL in epigrafe avverso ia sentenza del Tribunale di Roma, con
la quale era stata respinta l’opposizione al decreto inqiuntivo emesso
confermando la sentenza di prime giado, la giurisdizione del giudice
ordinario, in ordine alle pretese azionate concernenti differenze
retributive dovute per il poi odo giugno 1988/settembre 2002 in
ragione del riconoscimento di un biù elevato inquadramento avvenuto,
con efficacia retroattiva, per e’re – to del provvedimento dei
il
agosto 2002 del Direttore del predetto ISPEL.
A fondamento del
decisum la Corte del merito, cui ora stata devo Luta
la sola questione di giurisdizione per – il
periodo precedenti 1 30
giugno 1998, poneva il rilievo secondo il quale la fattispecie
costitutiva del diritto azionare s.i era perrezionata, anche con
riguardo al periodo antecedente il 30 giugno 1998, successivamente a
tale data a seguito della prevista valutazione comparativa cne
determinò il provvedimento di rioonosciment:_o del i agosto 2002.
Avverso questa sentenza l’INATL • succeduto ex
lego all’FSREI- ricorre
in cassazione sulla base di due motivi.
Resiste la parte intimata con controricorso, illustralo da memoria.
MOTIVI DELLE DECISIONE
a suo carico ed a favore di Tbpoliti Maria Grazia, dichiarava,
Con il primo motivo il ricorrente istituto, deducendo violazione
dell’art. 69, conca i, del D.T,gs 165 del 2001 in relazione all’art.
360, comma l ° , n. I e 3 del eec, assume che la giurisdizione va
ripartita fra il giudice amministrative e quello ordinario in ragione
delle differenze retributive afferenti il periodo anteriore e
Con la seconda censura l’INAIL, oenuncianaD vizio di motivazione,
allega che l’esame globale compiuto dalla commissione non poteva
che riguardare l’attività svolta dalla Tppoliti anteriormente al 30
dicembre 1987 e al 1 ° luglio 199 e ‘Tanto a norma dell’art. 9 del
Regolamento Organico del Personale ISPEL.
I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista
logico e giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.
Infatti à oramai consolidato il priacipio secondo il quale, in tema di
pubblico impiego contrattualiz.hato, la sopravvivenza della
giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma
7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nere intenzioni del
legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il
frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore
deduce un inadempimento unitarie dell’amministrazione in ordine
all’attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una
determinata qualifica o posizione erotessionale, la protrazione dei a
fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la
giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo
successivo il discrimine temporale del 30 giugno 1998.
anteriore a taue data, non essendo ammissibile che sui medesimo
rapporto abbiano a pronuncars due giudici diversi, con possibilità
di differenti risposte od una stessa istanza di qiustiz[a (per tutte
Cass. S.U. l marzo 2012 o. 3783, Cass. S.0.
19 aprile 201:7 n. 6102
Nella specie si
verificata proprio la situazione presa in esame-
dalla richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite atteso che la
pretesa dedoUta in giudizio è rimasto nel tempo la medesima in quanto
lo
lavoratrice
ha
un
dedotto
inadempimento
unitario
dell’amministrazione in ordine alUottribuzione del trattamento
economico corrispondente ad una •eterminata qualifica o posizione
professionale.
La sentenza va, quindi, confermata sia pure correggendosi a norma
dell’ultimo comma dell’art. 384 ape, nel senso indicato la mo t ivazione
essendo il relativo dispositivo conforme al diritto.
In conclusione,
il ricorso va iigeritatio con dichiaraione della
giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al
30 giugno 1998.
Le spese del giudizio di legittimita vanno compensate tenuto contie dei
recente consolidarsi dell’orientamento di queste Sezioni Unite sulla
base del quale la presente causa e decisa.
La Corte,
a Sezioni Unite,
rigetta
i ricorso dichiarando la
giurisdizione del giudice ordinarlo anche per il periodo anteriore ,
3
Cass. S.U.29 maggio 20112 n. 8520).
30 giugno 1998 e compenso le scese q[LIdizio di cassazione.
Così deciso in Roma ne -ila comer ,a di consiglio delle Sezioni Unile del
dicembre 2012
A