Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14299 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29950-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2663/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, sulla scorta di sei motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, aveva accolto l’appello proposto da R.F.M. e aveva rigettato l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, annullando l’atto impositivo costituito da avviso di accertamento emesso per Irpef 2004 e per Irpef 2003. Con sentenza n. 13327/2017 la Corte di Cassazione cassava la decisione ritenendo inammissibile la produzione documentale posta a fondamento della decisione di appello e rinviava alla CTR in diversa composizione per un diverso esame di merito.

Riassunto il giudizio dal contribuente e costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Entrate la CTR della Lombardia con sentenza n. 2663/2018 dichiarava l’inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto non contenente una specifica critica alla sentenza di primo grado limitandosi a contestare le motivazioni della decisione della Corte di cassazione.

Il giudice di appello osservava che l’inammissibilità del ricorso comportava la conferma della sentenza di primo grado non essendo possibile esaminare l’appello incidentale proposto dall’Ufficio solo in via condizionata.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l’intimato.

Con l’unico mezzo l’avvocatura erariale denuncia la violazione dell’art. 63 proc. trib., e dell’art. 392 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Critica infatti la decisione impugnata nella parte in cui pur ritenendo inammissibile l’atto di riassunzione ha confermato la sentenza di primo grado invece che dichiarare l’estinzione del giudizio.

Il ricorso è fondato.

Invero, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia d’impugnazione dell’atto tributario la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali. Infatti, la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non fatto amministrativo che – come noto – non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 3040 del 08/02/2008; Cass. n. 6858 del 2016; Cass. n. 5223 del 2019; Cass. n. 9215 del 2018).

In sostanza, poichè l’opposizione avverso l’imposizione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio), non può implicare l’estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale vive di forza propria per effetto dell’atto impositivo stesso, ed in esso trova titolo costitutivo (Sez. 1, Sentenza n. 5223 del 2019).

La sentenza va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori va decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese di merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisioni. Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; spese di merito compensare; nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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