Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14299 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 21/12/2016, dep.08/06/2017),  n. 14299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Gugllielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7973-2014 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE,

rappresentato e difeso dagli avvocati RENATO CIAMARRA, VALERIANO

FERRARI, giusata delega in atti;

– ricorrente –

contro

CLIVET S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO PERCO, giusta procura speciale in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 28/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2013 R.G.N. 197/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato VALERIANO FERRARI;

è comparso l’Avvocato IVAN MARRAPODI per delega Avvocato LUCIANO

PERCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 28 in data 24 gennaio – 30 maggio 2013 rigettava il gravame dell’attore, M.M., rimasto soccombente in primo grado, la cui domanda era volta ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento di somme di denaro, relative alla parte variabile della retribuzione, che, con riferimento all’anno ed in relazione agli obiettivi fissati nonchè ai risultati da raggiungere, prevedeva importi appunto variabili da un certo minimo sino ad un determinato massimo. L’attore aveva lamentato la natura bilaterale dell’obbligo di fissare nello specifico tale retribuzione variabile annuale, che era stata però riconosciuta da parte datoriale soltanto nel valore minimo.

Secondo la Corte di Appello, invece, non risultava contrattualmente un vero e proprio diritto soggettivo del M. ad avere “ben più del minimo”, laddove egli nemmeno poteva invocare la violazione di principi di correttezza e di buona fede, che avrebbero potuto al più rilevare soltanto come norme di relazione ove fosse stata accertata l’esistenza di un preciso obbligo aggiuntivo. Nella sostanza, dunque, ad avviso della Corte distrettuale, il ricorrente aveva chiesto la condanna al pagamento di un elemento retributivo, rispetto al quale non era sorto alcun diritto, non essendone stati determinati i criteri di quantificazione, ma senza possibilità per il giudice adito di integrare il contratto con elementi ulteriori rispetto a quelli pattuiti, poichè così facendo si creerebbe ex novo un diritto non individuato dalle parti in modo certo.

Avverso la pronuncia di appello M.M. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, notificato il 20 marzo 2014 alla società CLIVET S.p.A., che è rimasta intimata. Quest’ultima, peraltro, ha depositato in cancelleria, in data 21 dicembre 2016, procura speciale, conferita all’avv. Luciano Perco (del foro di Belluno, con studio in Feltre e domicilio eletto in Roma presse l’avv. Igor Turco).

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va ritenuta l’invalidità della suddetta procura speciale, depositata per la CLIVET, siccome irritualmente conferita mediante atto recante la firma del legale rappresentante della società, però autenticata in calce dal difensore, avv. Perco. Ed invero, nella specie ratione temporis è inapplicabile l’art. 83 c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, Infatti, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, L. cit.: “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (avvenuta il 4 luglio 2009). Per contro, il giudizio de quo risulta instaurato con atto del sette agosto 2006, e definito in primo grado con sentenza n. 160 del 2009 del Tribunale di Belluno (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. 6 – L, ordinanza n. 2460 del 9/2/2015, secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, solo a margine o in calce degli atti ivi indicati ovvero – per i giudizi instaurati successivamente alla L. 18 giugno 2009, n. 69 – della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In senso analogo, Cass. 5 civ. n. 7241 del 26/03/2010, secondo cui per i procedimenti instaurati anteriormente al 4 luglio 2009, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma. Conforme Cass. n. 17604 del 28/07/2010. Parimenti, v. Cass. 3 n. 18323 del 27/08/2014 V. inoltre Cass. 3 civ. n. 8708 del 09/04/2009, secondo cui nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, – secondo il testo allora vigente, rimasto in parte immutato, nei sensi di cui alla succitata disciplina transitoria – nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Conformi Cass. n. 3121 del 1999, nonchè n. 18528 del 20/08/2009).

Tanto premesso, la sentenza qui impugnata è stata censurata per l’incongruenza motivazione e per l’errore commesso dalla stessa, reso evidente dalla sua argomentazione, concretizzatasi in una pronuncia di non liquet (cfr. in part. pag. 12 e ss. del ricorso), di modo che sono stati evidenziati in particolare i seguenti quattro motivi:

a) illogicità della motivazione, contraddittorietà della stessa; erronea applicazione dei principi ermeneutici in ordine alla esegesi degli atti negoziali;

b) malgoverno della legge processuale – omessa motivazione in ordine alla reiezione delle istanze istruttorie;

c) malgoverno della legge civile sostanziale con riferimento alle obbligazioni dal legislatore previste in capo ai contraenti circa l’esecuzione dei contratti secundum bona fidem;

d) malgoverno della legge processuale in ordine al regolamento delle spese.

Orbene, va dichiarato inammissibile il ricorso del M., attesa la genericità delle doglianze ivi prospettate, peraltro senza specifica indicazione di quale dell’ipotesi contemplate dall’articolo 360 del codice di rito si sia inteso far riferimento e senza nemmeno indicare precisamente quale norma risulterebbe violata.

Soprattutto, inoltre, il ricorso non riproduce nemmeno adeguatamente, nè compiutamente il contratto di lavoro cui si riferisce (il cui contenuto, peraltro, nemmeno è sufficientemente desumibile dalla lettura della sentenza qui impugnata), non indica con precisione quanto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, nè quello di appello e neanche le richieste istruttorie avanzate.

Per di più manca uno specifico elenco dei documenti prodotti (v. specialmente pag. 17 del ricorso, “Si depositeranno” fascicolo di parte di primo e secondo grado, con relativi documenti allegati…”) a sostegno della domanda; tanto evidentemente in violazione di quanto per contro rigorosamente prescritto dalle norme di rito, in particolare dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 (v. in part. Cass. sez. un. civ. n. 11653 del 18/05/2006, secondo cui il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. In senso analogo, tra le altre, Cass. civ. Sez. 6 – 3, n. 16103 del 2/8/2016.

Cfr. altresì Cass. Sez. 3, n. 20535 del 23/09/2009, secondo cui a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Conformi Sezioni Unite n. 28547 del 2008.

V. altresì Cass. 6 civ. – L, ordinanza n. 17915 del 30/07/2010: il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Conformi: Cass. nn. 2977 del 2006, 6440 del 2007, 5043 del 2009, 4201 del 2010 e numerose altre.

V. ancora in senso analogo Cass. 3 civ. n. 12239 del 25/05/2007, secondo cui ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma -, la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, essa è rinvenibile. Similmente, v. pure Cass. Sez. 6 – 3, n. 4220 del 16/03/2012, nonchè n. 6937 del 23/03/2010).

Dunque il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tuttavia, essendo parimenti invalida l’anzidetta procura speciale, depositata per la società CLIVET, con ogni conseguente inefficace attività processuale (ivi quindi compresa la discussione del difensore comparso per la medesima società alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016), nonostante la soccombenza di parte ricorrente, la stessa non va condannata alle spese a favore della controparte, per difetto appunto di valida attività difensiva, di modo che è soltanto dovuto, come per legge, l’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. NULLA per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma il stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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