Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14299 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14299 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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CT 27135/2011 Avv. Elefante
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
PER CONDONO LITI MINORI
(RG. n.
– nell’interesse
dell’Agenzia
delle
Entrate
(C .F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
– Aurelio Turturici
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 75/01/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
4033//1
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota del 05.09.2012 prot. nr . 60593 della Direzione
Provinciale di Agrigento con comunicazione di regolarità.
Roma, 08 maggio 2013
ISTANZA DI ESTINZIONE