Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14298 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29944-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI
31, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GEMMA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FANTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1141/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL VENETO, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
Ritenuto che:
La CTR del Veneto, con sentenza n. 1141/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Z.W. avverso la decisione della CTP di Padova con cui era stato accolto il ricorso del contribuente relativamente all’avviso di accertamento per Irpef ed addizionale regionale e comunale riguardante il periodo di imposta 2008 nonchè all’atto di contestazione riguardante gli anni dal 2008 al 2012.
Il giudice di appello riteneva che la norma introdotta dal D.L. n. 78 del 2009 art. 12, comma 2, laddove dispone che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei Paesi “black list” in relazione ai quali sono stati violati gli obblighi dichiarativi si presumono costituite, salvo la prova contraria che incombe sul contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione, non ha efficacia retroattiva in quanto disposizione di carattere sostanziale sicchè va applicata alle sole fattispecie che si sono perfezionate successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso illustrato da memoria il contribuente.
Diritto
Considerato che:
Si deduce in particolare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter, e della L. n. 212 del 2000, artt. 1,2,3 e 10, nonchè dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la decisione nella parte in cui ha riconosciuto al menzionato decreto, art. 12, in rubrica la natura sostanziale ritenendo che detta disposizione avrebbe unicamente fornito all’Amministrazione finanziaria strumenti maggiormente efficaci di contrasto all’evasione quali la presunzione iuris tantum in favore dell’Erario comma 2-bis, ed il raddoppio dei termini dell’accertamento con il comma 2 ter.
Il motivo è infondato per quanto riguarda l’applicazione retroattiva del regime di prova presuntiva introdotta dalla legge.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 4984 del 2020; Cass. sez. 65, ord. 28 febbraio 2019, n. 5885; Cass. sez. 5, 30 gennaio 2019, n. 2562; Cass. sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33233; Cass. sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2662), confermando detto principio in ulteriori decisioni sopravvenute (cfr. Cass. sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632 e Cass. n. 29633, nonchè Cass. sez. 5, 28 novembre 2019, n. 31085,), che detta disposizione non ha efficacia retroattiva, in quanto non può essere attribuita alla stessa natura procedimentale, nè di deroga espressa all’art. 11 preleggi, ed alla L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 3.
Le norme in tema di presunzioni infatti sono collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perchè una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. -pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.
Essa, quindi, non può trovare applicazione con riferimento agli atti impugnati che si riferiscono a periodi di imposta antecedenti la sua entrata in vigore.
Diversamente hanno invece natura procedimentale e non sostanziale le disposizioni contenute nel D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, che prevedono, rispettivamente: a) il raddoppio dei termini di decadenza stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per la notifica degli atti di accertamento della evasione presunta di cui all’art. 12 comma 2; b) il raddoppio dei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni comminate dal D.L. n. 167 del 1990, art. 5, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all’estero. In tal caso la natura evidentemente procedimentale della disposizione che attiene esclusivamente alla maggiorazione dei termini ordinari concessi all’Ufficio per l’accertamento della violazione in oggetto e per la irrogazione delle sanzioni, rende palese che la norma, pur non essendo retroattiva, soggiace al diverso principio tempus regit actum, con la conseguenza che il raddoppio dei termini si applica a tutti gli avvisi di accertamento in questa materia notificati dopo l’entrata in vigore della norma (in senso conforme Sez.6-5 n. 30742 del 28/11/2018; 20632/2019).
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Veneto anche per le spese di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021