Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14297 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14297
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso n. 16476-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso
l’Avv. Pessi Roberto, rappresentata e difesa dall’Avv. Sigillò
Vincenzo per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1075/2006 della Corte d’appello di Lecce,
pronunziata in causa n. 2265/05 r.g., depositata in data 12.06.06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.S. chiedeva al giudice del lavoro di Brindisi di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 5.10.01- 31.1.02.
Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Lecce con sentenza depositata in data 12.6.06 accoglieva l’impugnazione e affermava la nullità del termine, dichiarando che fin dal momento dell’inizio del contratto era insorto tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto alla prosecuzione del lavoratore e obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione illustrato con memoria.
Non ha svolto attività difensiva la dipendente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 7.11.08, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo trans attivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi la P. difesa nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011