Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14297 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29904-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 28, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SGAMBATO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CERIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, con sentenza n. 266/2019, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società Dell Bank International Designated Activity Company avverso la pronuncia della CTP di Pescara avente ad oggetto il diniego di rimborso Iva motivato per la relativa tardiva dichiarazione.

Rilevava che il ritardo nella presentazione della dichiarazione Iva, quantunque considerate omesse, costituiscono ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati.

Osservava che a norma del D.Lgs. n. 477 del 1997, art. 5, comma 1, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione l’imposta viene determinata tenendo conto di tutti i versamenti effettuati e detraibili se risultanti dalla dichiarazione regolarmente presentate.

Evidenziava che il credito Iva doveva ritenersi esistente e non contestato dall’Amministrazione e che occorreva in ogni caso privilegiare l’applicazione del principio di neutralità dell’Iva superando gli ostacoli formali come affermato dalla Corte di Giustizia.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

Considerato che:

Si denuncia, con un unico articolato motivo, la non corretta applicazione del D.P.R. n. 633 1972, art. 30, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica in particolare la decisione nella parte in cui non ha dato rilievo ai fini della richiesta di rimborso alla mancata presentazione della dichiarazione dell’Iva.

Si osserva che il diritto al rimborso della predetta imposta nasce per effetto dell’ammontare detraibile in misura superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, risultante dalle dichiarazioni dalle quali non si può pertanto prescindere.

Il primo motivo è fondato.

Preliminarmente va esclusa la fondatezza dell’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo di ricorso, che, già per quanto sopra riferito, intercettano in maniera puntuale le argomentazioni svolte dai giudici di appello nell’impugnata sentenza.

La contestazione dell’Ufficio non concerne l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ma le conseguenze giuridiche che discendono dalla mancanza o la tardiva presentazione della dichiarazione di Iva ai fini della richiesta di rimborso dell’Iva.

Ciò posto non costituisce oggetto di contestazione il principio autorevolmente dettato da questa Corte a Sezioni Unite, in conformità con gli arresti della Corte di Giustizia UE, secondo il quale “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (cfr. Cass. S.U. 17757 cui sono seguite anche Cass. n. 3292 del 2018, Cass. n. 8131 del 2018, Cass. n. 19938 del 2018).

Giova ricordare che “in tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui alla Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 18 e 22 (cd. sesta direttiva) – quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti l’Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui alla menzionata Dir., art. 17, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purchè il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3”;

La relativa prova dev’essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate e delle dichiarazioni periodiche in base ai criteri generali di riparto dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c., ed alle specifiche disposizioni del decreto IVA e della sesta direttiva, che regolano la materia della deducibilità dell’imposta assolta (Cass. s.u. citata).

Nella fattispecie la CTR, dopo aver correttamente enunciato il principio giurisprudenziale di cui sopra ha affermato, nell’ulteriore sviluppo motivazionale, che il credito di Iva non era contestato dall’Amministrazione finanziaria ragion per cui l’omessa dichiarazione annuale è divenuta una violazione formale che non esclude il diritto alla detrazione.

La non contestazione era stata rilevata dal Giudice di appello sulla base dei rilievi sollevati dall’Amministrazione incentrati su di un vizio formale (omessa dichiarazione) che era sufficiente a precludere ogni tipo di valutazione senza entrare nel merito della fondatezza della domanda di rimborso.

E’ tuttavia necessario evidenziare che ai fini della domanda di rimborso il contribuente deve provare la sussistenza del diritto sostanziale alla relativa detrazione che rappresenta elemento costitutivo della sua pretesa.

Ciò posto la CTR non ha chiarito se in mancanza della dichiarazione d’Iva il contribuente avesse fornito, attraverso fatture o altra idonea documentazione, la prova dei requisiti sostanziali alla detrazione dell’imposta.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR dell’Abruzzo in altra composizione per un nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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