Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14297 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1287/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/26/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 12/06/2008, depositata il 20/11/2008, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Piercamillo Davigo;

udito l’Avvocato difensore della ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del

Sostituto Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 41/26/08, pubblicata il 20 novembre 2008, con la quale essa accoglieva l’appello di D.V.I. contro la decisione di quella provinciale di Vicenza, che aveva rigettato il ricorso contro la reiezione di domanda di condono tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, limitatamente agli anni 2000 e 2001, in conseguenza di difformita’ fra i dati di cui alla dichiarazione integrativa e quella originaria.

2. La contribuente aveva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Vicenza il provvedimento di diniego del condono, ma con sentenza 173/04/06 del 18/05/2006, la predetta Commissione rigetto’ il ricorso.

3. La contribuente proponeva appello deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Commissione provinciale esaminato i motivi di ricorso e riproponendo gli stessi argomenti gia’ svolti in primo grado e cioe’ che per l’anno 2001, non essendo stata presentata la dichiarazione mancava l’elemento di raffronto e che per l’anno 2000 la L. n. 289 del 2002, art. 9, non collega la definizione forfettaria alla compilazione dei quadri relativi agli studi di settore o parametri.

4. La Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello sull’assunto che gli avvisi di accertamento per l’anno 2001 non sarebbe rilevante la difformita’ e che per l’anno 2000 l’ufficio avrebbe dovuto chiedere il versamento integrativo.

5. Successivamente venivano emessi avviso accertamento per l’anno 2001, anch’esso impugnato. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza 70/06/07 accoglieva in parte il ricorso. La ricorrente appellava e il giudizio di appello e’ stato sospeso in attesa della sentenza definitiva sul condono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce i vizi di violazione L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 2 e 3 bis e art. 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, per l’anno 2000, la CTR non aveva considerato che la contribuente nella dichiarazione originaria non aveva compilato il quadro P e nel quadro RG, rigo RG1, non era stata barrata la casella che prevede una causa di esclusione dall’applicazione dei parametri e studi di settore.

2. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce i vizi di violazione L. n. 289 del 2002, artt. 9, commi 2 e 3 bis, artt. 8 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto per l’anno 2001 la dichiarazione risulta omessa.

3. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condono fiscale (Cass. 3410/97; 7172/2002 25712/2007), in presenza di errori materiali riconoscibili, tali per cui sia possibile ricostruire con sicurezza l’effettivo contenuto della dichiarazione integrativa, solo apparentemente difforme nel testo redatto, la medesima dichiarazione e’ da considerarsi valida e produttiva di effetti in conformita’ a tale suo effettivo contenuto, che deve essere dunque vagliato e valutato dal giudice. Pertanto, la circostanza che il contribuente abbia compilato per errore circostanza non insolita – una colonna diversa da quella occorrente per la definizione automatica dell’imposta, non impedisce il prodursi della definizione automatica, nel senso richiesto dal contribuente, ogniqualvolta quell’errore appaia manifesto e riconoscibile. La riconoscibilita’ dell’errore materiale deve essere valutata dal giudice di merito, in base ad indagini di fatto le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se adeguatamente motivate.

In ogni caso la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis, non impone che il contribuente specifichi di non essere soggetto a studi di settore.

4. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.

La L. n. 298 del 2002, art. 9, comma 8, prevede il condono tombale anche per chi aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale. Pertanto e’ irrilevante che per l’anno 2001 non vi fosse la dichiarazione.

Peraltro l’Ufficio ha richiesto per l’anno 2001 l’integrazione del pagamento, sicche’ e’ irrilevante che la somma versata fosse insufficiente.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

6. Non essendosi costituita l’intimata non vi e’ da provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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