Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14297 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 08/07/2020), n.14297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5177/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe

Mazzini, 6, presso lo studio dell’avvocato Pasquale Scrivo, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

Prefettura Genova;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3335/2016 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso tempestivamente notificato dall’avv.to M.A. nei confronti della Prefettura di Genova avverso la sentenza n. 3335/2016 del Tribunale di Genova che aveva respinto l’appello avverso la decisione di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Genova all’esito del ricorso amministrativo proposto dall’avvocato M.;

– il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione di Euro 169,00 per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, sul superamento dei limiti di velocità;

– proposto gravame, il Tribunale quale giudice d’appello confermava il rigetto dell’opposizione e la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione opposta;

– la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di quattro motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5, la violazione dell’art. 142 C.d.S., art. 200 C.d.S., comma 2, art. 201 C.d.S. per avere il tribunale interpretato il fatto riportato nel verbale di contestazione in termini contrari a quelli ivi indicati;

– in particolare ad avviso del ricorrente il fatto oggetto di contestazione ricostruito alla stregua del tenore letterale della verbalizzazione consisteva nell’addebito di avere superato il limite di velocità previsto per la “categoria” di veicolo guidato mentre nell’ordinanza-ingiunzione adottata a seguito del ricorso amministrativo la Prefettura aveva ritenuto corretta la contestazione perchè riferita al superamento del limite di 110 km/h operante sulla categoria di strada ove il veicolo transitava, cioè l’autostrada (OMISSIS) sul cui tratto era altresì applicata un riduzione del limite massimo di 130 Km/h, come previsto dall’art. 142 C.d.S., comma 2;

– il motivo appare, oltre che inammissibile in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis in virtù del disposto dell’art. 348 ter, comma 5, infondato rispetto alla asserita violazione di legge poichè il giudice d’appello ha interpretato la descrizione contenuta nel verbale di contestazione alla stregua di fatti noti riguardanti le caratteristiche del territorio e del tratto autostradale percorso al momento della rilevazione dell’illecito; così operando il giudice non è pervenuto ad un risultato inconciliabile con le emergenze risultanti dalla documentazione fornita dall’amministrazione nè, si desume dalle considerazioni poste a fondamento della censura, con quella dedotta a sostegno dell’opposizione;

– peraltro, l’interpretazione proposta dall’opponente nel senso di una contestazione ricollegata alla categoria di appartenenza del veicolo che si rifà a quelle previste dall’art. 142 C.d.S., comma 3, avrebbe come conseguenza il riferimento a limiti ancor più stringenti di quello considerato nella contestazione elevata e cioè 100 km/h in autostrada nel caso di autoveicoli con carico fino a 12 t e 80 km/h nel caso di carico superiore (lett. g) e h);

– con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5 e art. 142 C.d.S., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il tribunale provveduto con motivazione apparente sul motivo di impugnazione riguardante l’esame dei rapporti tra la concessionaria Autostrade per l’Italia s.p.a. e Autostrade Tec s.p.a. con specifico riguardo alla voltura delle omologazioni rilasciate al sistema per il controllo della velocità media SICV – e utilizzato per il rilevamento della velocità nel caso di specie;

– ribadita anche in tal caso l’inammissibilità della doglianza fondata sul richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratione temporis in virtù del disposto dell’art. 348 ter, comma 5, la restante censura appare infondata;

– come esplicitato dal giudice d’appello non sussiste l’invalidità della voltura dell’omologazione a favore della società Autostrade Tech, partecipata di Autostrade per l’Italia s.p.a. titolare originaria dell’omologazione, voltura disposta con provvedimento ministeriale n. 852 dell’11.2.2013 perchè il divieto di trasferimento delle autorizzazioni invocato dal ricorrente vale solo per gli atti di natura esclusivamente privatistica e non quando è lo stesso Ministero ad autorizzare il trasferimento delle funzioni e dei controlli;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 142 C.d.S. e art. 345 del regolamento D.P.R. n. 495 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riguardo alla metodica della rilevazione tramite il sistema SICV – e della velocità media;

– la censura è infondata;

– il giudice ha ritenuto la legittimità della rilevazione della velocità media in una certa tratta – in corrispondenza della collocazione dei portai; di rilevamento “in entrata” e”in uscita” – ed effettuata mediante il sistema impiegato sulla scorta del richiamo di precedenti specifici sia di questa Corte (Cass. 9486/2012) che del tribunale genovese (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza) che trovano fondamento normativo nell’art. 142 C.d.S., comma 6 e che non sono smentiti dalla previsione dell’art. 345, comma 1, del regolamento al C.d.S., che si limita a stabilire le caratteristiche delle apparecchiature utilizzabili per il rilevamento della velocità in vista della loro approvazione ministeriale, approvazione nel caso di specie esistente;

– con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere il provvedimento impugnato tenuto conto della necessità della periodica taratura dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità così come previsto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015;

– la censura, inammissibile colpe nei motivi precedentemente esaminati in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è per il resto infondata;

– è corretto il richiamo alla sentenza additiva della Corte costituzionale, contenuto anche nella sentenza impugnata, che ha dichiarato illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6 (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

– a questo proposito questa Corte ha poi precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; id. 32369/2018);

– ciò posto, il giudice d’appello risulta aver proceduto a detto accertamento e ne dà espressamente conto attraverso il richiamo al documento n. 8 c.d. “report di visita” dal quale risulta che il 26/11/2014, ovvero pochi mesi prima della contestazione, l’apparecchiatura era stata sottoposta ai prescritti controlli (cfr. pag. 9 della sentenza);

– conclusivamente quindi l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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