Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14296 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29183-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI DIRINDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1461/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Rilevato che:

B.F., titolare della ditta individuale System Project, ha proposto ricorso, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Siena, avverso l’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei suoi confronti, relativamente all’anno d’imposta 2011, in materia di Irpef, Irap ed Iva, con il quale – per quanto qui ancora interessa – sono stati ritenuti non documentati e non inerenti, quindi non deducibili e non detraibili ai fini Iva, i costi dichiarati dal contribuente per lavorazioni di tipo elettromeccanico, effettuate da imprese esterne.

L’adita CTP ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento in mancanza dell’emanazione di un processo verbale di constatazione e prima del termine di 60 giorni stabilito dal D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. L’Ufficio ha allora proposto appello principale dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Toscana ed il contribuente ha proposto, a sua volta, appello incidentale relativamente alle eccezioni non accolte dalla CTP.

L’adita CTR, per quanto qui ancora d’interesse, ha rigettato entrambe le impugnazioni, confermando, con diversa motivazione, il dispositivo della sentenza impugnata. Infatti il giudice d’appello ha escluso che sussistesse la pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ed entrando nel merito delle censure del contribuente avverso i rilievi erariali, ha ritenuto per quanto attiene ai costi dichiarati dal contribuente per lavorazioni effettuate da imprese esterne che l’Amministrazione non aveva contestato l’esistenza e che le fatture prodotte contenevano una sintetica descrizione delle prestazioni effettuate che recavano prezzi contenuti il che poteva giustificare i pagamenti in contanti

L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza impugnata.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo l’Ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione “degli artt. 2697,2727,2729 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 108 e 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21”.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità in quanto fondato su una pretesa genericità di fatture delle quali non viene indicata la sede processuale in cui i relativi atti e documenti sarebbero stati prodotti.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni idonee a delineare la quaestio juris e a motivatamente censurare le affermazioni contenute nella sentenza impugnata; inoltre sono stati richiamati e riportati, per estratto, le fatture emesse da M.M., D.L.G. e A.Y. (pag. 28 del ricorso) ritenute rilevanti.

Passando all’esame della censura occorre premettere che il diritto alla detrazione IVA D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 19, ed il diritto alla deducibilità dal reddito d’impresa, ai fini delle II.DD., dei costi inerenti ex art. 109 T.U.I.R., non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie dalla fattura che, in tema di IVA, è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, come si evince chiaramente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l’altro l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale. Pertanto, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Amministrazione finanziaria, che adduce la falsità del documento, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (cfr. Cass. V sez. 12.12.2005 n. 27341; id. V sez. n. 12802 del 10.6.2011; id. V sez. 11.9.2013 n. 20786).

Tale prova è raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di indizi attendibili idonei ad integrare una presunzione semplice (art. 2727 c.c.), per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero (ai sensi dei decreti indicati, art. 39, comma 1, lett. c), e art. 54, comma 3) per dimostrare “in modo certo e diretto” la “inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati”.

In tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. V sez. 19.10.2007 n. 21953; id. 11.6.2008 n. 15395; id. 7.2.2008 n. 2847). Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 e ss. c.c., e art. 2697 c.c., comma 2 (cfr. Cass. V sez. 23.4.2010 n. 9784; id. V sez. n. 4306 del 23/02/2010). Risulta dunque evidente che la Amministrazione finanziaria, ove intenda contestare i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione o nella fattura, può assolvere all’onere probatorio tanto con la prova logica (o indiretta) quanto con la prova storica (o diretta).

La regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati dal contribuente ed esposti nella dichiarazione fiscale, non onera, pertanto, “ex ante” il contribuente anche all’ulteriore indicazione degli elementi probatori attestanti l’effettiva corrispondenza alla realtà dei dati indicati in fattura, trascritti nei registri obbligatori e riportati nella dichiarazione annuale, gravando invece sulla Amministrazione finanziaria la relativa prova, come emerge in modo inequivoco dal testo delle disposizioni normative per cui “l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici…” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) e “le false ed inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte… anche sulla base di presunzioni semplici…” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, l’Amministrazione finanziaria ha allegato in merito alle spese sostenute dalla ditta individuale System Project per lavorazioni esterne la genericità delle voci descritte in fattura e la non tracciabilità dei pagamenti che non consentiva all’Ufficio la valutazione in merito alla congruità dei costi e della coerenza tra costi e ricavi evidenziando che la mancata indicazione degli elementi prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, commi 2, 3 e 6, rende il documento invalido ai fini fiscali. La fattura deve infatti essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:… 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) rispondono ad oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, in quest’ottica, a permettere l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità.

– Questa Corte ha già sottolineato che l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo (Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 211 del 2018) e alla detrazione dell’IVA (v. in tema Cass. n. 21980 del 2015; Cass. n. 29290 del 2018).

Va da sè, dunque, che, nel caso di specie soccorra “La fattura che faccia riferimento contenutisticamente vago e cronologicamente indefinito, a non meglio identificati lavori – nella specie di montaggio e cablaggio del quadro elettrico – eseguiti presso la sede della committente si palesa irregolare, in quanto non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, funzionali alle attività di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria. Ne discende l’inidoneità del documento in parola a fondare la presunzione di veridicità di quanto rappresentato e a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei costi riportati e alla detrazione dell’IVA”.

Orbene, fermi i superiori principi, rileva il Collegio che la sentenza impugnata è non soltanto errata in diritto, ma risulta carente dal punto di vista motivazionale, avendo omesso di svolgere in modo adeguato il compito di giustificare la ritenuta illegittimità delle pretese impositive attivate dall’Ufficio attraverso argomentazioni dettagliate, logiche e coerenti.

La sentenza impugnata, affetta dai riscontrati vizi di legittimità, deve, pertanto, essere cassata e la causa rimessa alla CTR della Toscana affinchè, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella presente motivazione, provveda a nuovo esame delle risultanze istruttorie, emendando i vizi riscontrati, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA